Operazioni Straordinarie: interpelli su cessioni d’azienda e rami d’azienda

News | pubblicato il 14-11-2023
a cura di Studio Gargani

Con la risposta all’interpello n.438 del 28 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del trattamento ai fini delle imposte indirette, relativamente ad un caso di cessione di un ramo d’azienda, costituito in gran parte da beni immateriali, avvenuto tra due stabili organizzazioni presenti sul territorio dello Stato ed appartenenti a due gruppi esteri, ritenendo la fattispecie assoggettabile ad imposta di registro proporzionale e non all’IVA.

Per L’Amministrazione Finanziaria, innanzi tutto l’operazione oggetto dell’istanza di interpello, è annoverabile tra le cessioni di beni e non tra le prestazioni di servizi, ancorché si tratti principalmente di beni immateriali e risulta decisiva, in tal caso, la nozione civilistica di azienda (e di conseguenza anche del ramo d’azienda) ai sensi dell’art. 2555 del Codice Civile, applicabile anche ai fini fiscali, che la definisce come il complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Da ciò ne discende che l’azienda vada considerata come quell’universalità di beni materiali, immateriali e rapporti economici e giuridici che consentono lo svolgimento dell’attività d’impresa e non come i singoli beni che la compongono.

Pertanto, nel caso in oggetto, l’Agenzia delle Entrate, una volta appurato che l’operazione configurava una cessione d’azienda (o di ramo d’azienda) e non di singoli beni, avvenuta tra soggetti presenti nel territorio dello Stato (indipendentemente dal fatto che fossero stabili organizzazioni di soggetti esteri), ha stabilito che la stessa fosse da ritenere territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia ex art. 7-bis del DPR n.633/1972 (essendo l’azienda esistente nello Stato), ma in difetto del presupposto oggettivo ai sensi dell’art.2, c.3, lett.b), sempre del DPR n.633/1972, non assoggettabile ad IVA, ma ad imposta di registro proporzionale, per il principio di alternatività delle due imposte, potendosi applicare le aliquote previste per i singoli beni, qualora i relativi corrispettivi siano separatamente indicati.

Anche con la successiva risposta all’interpello n.455 dell’8 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, nel caso di un’operazione di passaggio di beni e rapporti giuridici tra due gestori affidatari del servizio di distribuzione del gas naturale, a seguito di un bando di gara da parte di un Comune, fosse configurabile una cessione d’azienda e non la cessione dei singoli beni.

Il bando prevedeva, per l’appunto, il passaggio dei beni mobili ed immobili costituenti la rete di distribuzione del gas per un periodo di 12 anni, dal gestore uscente al gestore subentrante aggiudicatario, con quest’ultimo gravato anche dell’obbligo previsto dal DM 21 aprile 2011, di riassumere il personale del gestore uscente addetto alla gestione degli impianti stessi, oltre una parte di quello di supporto a tale attività.

L’Agenzia, nel caso di specie, ribadisce il principio generale che si configura una cessione d’azienda (irrilevante ai fini IVA ex art.2,c .3, lett.b del DPR n.633/1972 e, pertanto, soggetta ad imposta di registro), quando il complesso di beni materiali ed immateriali e di rapporti giuridici trasferiti al cessionario, consentono a quest’ultimo la materiale prosecuzione dell’attività d’impresa, mantenendo la propria identità funzionale anche in seguito al trasferimento.

Tale requisito indispensabile, è riscontrabile anche nella fattispecie esaminata, considerato che l’universalità di beni materiali ed immateriali trasferiti ed il contestuale obbligo di riassumere il personale, consentono al gestore subentrante lo svolgimento di un’attività organizzata autonoma; senza che infici tale conclusione, il fatto che l’operazione avvenga ex lege e non per libera volontà delle parti, anche per quanto riguarda la definizione del corrispettivo da pagare al gestore uscente.

Alcune immagini usate in questo articolo sono state prese da www.create.vista.com

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