Operazioni Straordinarie, contenzioso in materia di cessioni di partecipazioni

News | pubblicato il 27-03-2024
a cura di Studio Gargani

Con tre recentissime Sentenze, la Corte di Cassazione si è occupata del trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro, relativamente ad operazioni di cessioni di partecipazioni ed all’eventuale riqualificazione delle stesse in cessione d’azienda.

Con la Sentenza n.7470 depositata in data 20 marzo 2024, la Cassazione ha ribadito il principio di diritto per cui non è possibile per l’Amministrazione Finanziaria riqualificare la cessione totalitaria di partecipazioni come cessione d’azienda, in assenza di elementi intrinseci dell’atto soggetto a registrazione, da cui si evinca una diversa volontà delle parti.

Tale principio di diritto si fonda essenzialmente sul fatto che la cessione, ancorché totalitaria delle partecipazioni, è regolata da una normativa codicistica diversa da quella prevista per la cessione d’azienda, sia per quanto concerne la continuazione dell’attività imprenditoriale, sia in riferimento al regime di responsabilità per i debiti dell’azienda stessa.

Anche con la Sentenza n.7495, sempre depositata in data 20 marzo 2024, la Corte ribadisce lo stesso principio di diritto, confermando che la cessione totalitaria di partecipazione al capitale di una società di capitali o di persone, debba scontare l’imposta di registro in misura fissa prevista per l’appunto nei casi di cessioni di quote sociali ex art.11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 e non proporzionale in caso di cessione d’azienda.

Ciò in quanto l’imposta va applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell’atto soggetto a registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto stesso e prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, secondo quanto previsto dall’art.20 del DPR n.131/86, modificato dalla L. n.205/2017 (applicando, pertanto, tale norma in modo rigido anche in considerazione delle recenti Sentenze della Corte Costituzionale che ne hanno rigettato i dubbi di incostituzionalità e confermato gli effetti retroattivi della stessa).

Da ciò discende che, per l’intrinseca natura dell’atto di cessione delle quote sociali e per gli effetti giuridici ad esso connessi, resta ad esso estraneo il trasferimento dell’azienda appartenente alla società.

E tale argomentazione risulta valida anche nell’ipotesi in cui la cessione totalitaria delle partecipazioni sia contenuta in un solo atto sottoposto a registrazione, per il semplice fatto che l’eventuale riqualificazione in cessione d’azienda dovrebbe basarsi su elementi estrinseci allo stesso, tenuto conto che gli effetti giuridici dei due atti sono sostanzialmente difformi, mentre solo in astratto si potrebbero equiparare quelli economici, assimilando chi cede l’azienda a chi cede le quote sociali totalitarie, “monetizzando” in entrambi i casi il valore dell’insieme dei beni aziendali.

Da ultimo con la Sentenza n.7613 depositata in data 21 marzo 2024, la Cassazione ha ancora una volta ribadito il principio per cui l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’imposta di registro, non può riqualificare la cessione totalitaria delle quote sociali in cessione indiretta d’azienda, anche nel caso in cui nell’atto portato alla registrazione siano previste, a latere del prezzo, una “clausola di indemnity” (garanzia assicurativa mediante il versamento di un’indennità che compensi l’eventuale plusvalenza o minusvalenza) o una “clausola di price adjustment” (modifica del prezzo pattuito), in seguito al verificarsi di eventi che incidano in più o in meno sul valore del Patrimonio Netto della società sulla base al quale è stato determinato il corrispettivo originario delle partecipazioni oggetto di cessione.

Per la Corte, infatti, tali clausole non modificano l’oggetto del contratto, non potendosi considerare tali pattuizioni, come elementi interni all’atto idonee a legittimare la riconfigurazione dello stesso come cessione d’azienda e conseguentemente determinare l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, anziché fissa.

Alcune immagini usate in questo articolo sono state prese da www.create.vista.com

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