Operazioni Straordinarie, interpelli in materia di scissioni

News | pubblicato il 5-03-2024
a cura di Studio Gargani

L’Agenzia delle Entrate ha emanato recentemente diverse risposte agli interpelli presentati dagli istanti in materia di scissioni societarie.

In data 8 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n.35, ha dato parere favorevole relativamente al caso prospettatole di un gruppo riconducibile ad una sola famiglia, composto da varie società con a capo una holding, di cui il capofamiglia detiene la maggioranza delle quote in usufrutto, ma intenzionato a rinunciarvi a favore dei figli, i quali, a causa di contrasti tra di loro in merito alla gestione dell’attività, proseguirebbero l’attività d’impresa in modo autonomo; il tutto ponendo in essere un’operazione di scissione asimmetrica.

Per l’Amministrazione Finanziaria, anche sulla base di numerose risposte agli interpelli emanate in precedenza, non si riscontra nella fattispecie in esame nessuna ipotesi di abuso del diritto ex art.10-bis della L. n. 212/2000, non conseguendosi nessun vantaggio fiscale indebito.

Ciò, innanzi tutto, perché la rinuncia all’usufrutto sarebbe comunque soggetta all’imposta di donazione ed inoltre, nessun bene verrebbe attribuito a società di mero godimento, ma l’attività imprenditoriale proseguirebbe senza soluzione di continuità ed infine, non sarebbe in preventivo la cessione delle partecipazioni.

Anche con la risposta all’interpello n.37 sempre pubblicata in data 8 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato l’assenza di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. n. 212/2000, in merito ad un caso di un gruppo multinazionale operante in Italia con diverse società, in cui la capogruppo controlla totalmente due società più una terza che a sua volta controlla un’altra società non operativa (titolare solamente di un credito infragruppo); l’operazione, condivisa dall’Ufficio, consisterebbe nella scissione parziale della terza società, che trasferirebbe alla capogruppo la propria partecipazione nella società non operativa, seguita da fusioni per incorporazione della stessa società non operativa nella capogruppo, così come delle altre due società già possedute al 100%; il tutto al fine di snellire il gruppo stesso, accentrando le attività in una sola società, attraverso operazioni tutte fiscalmente neutrali.

L’Agenzia delle Entrate già in precedenza si era espressa favorevolmente su casi di scissioni con beneficiaria la società controllante, ovvero socia della società scissa (senza però che fossero seguite da successive operazioni di fusioni a completamento dell’intera operazione).

Ciò, in quanto, come prospettato dall’istante nell’interpello in oggetto, tale operazione è assimilabile ad una fusione della beneficiaria socia con una parte della scissa. Infine, considerando che la scissione è neutrale e non realizzativa e l’unico bene posseduto dalla società non operativa era un credito verso la controllante (poi estinto per confusione a seguito della fusione) e non un’azienda, non può esserci abuso del diritto come riscontrato, invece, in altre occasioni dall’Ufficio, per l’acquisto di una partecipazione totalitaria in società operativa seguita da una fusione, eludendo in tal modo l’imposta di registro proporzionale per l’acquisto d’azienda.

Con la successiva risposta all’interpello n.48 del 22 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che in un’operazione di scissione parziale proporzionale, qualora non sia espressamente prevista la ripartizione tra la scissa e le beneficiarie del credito d’imposta R&S, del credito investimenti pubblicitari, del credito sanificazione, del credito società benefit o del credito per le società non energivore, gli stessi devono rimanere nella disponibilità della società scissa, non considerandoli “posizioni soggettive”, ma liberamente disponibili in base alla volontà dei partecipanti all’operazione.

Secondo l’Ufficio, in caso di scissione, le “posizioni soggettive” si riferiscono ad ogni situazione giuridica attiva o passiva della scissa derivanti dalla normativa delle imposte dirette (non soltanto quindi crediti e debiti), da suddividere ex art.173, c.4 del Tuir, a far data da quando la scissione ha efficacia, tra le beneficiarie; ed in caso di scissione parziale tra queste ultime e la scissa, in proporzione al Patrimonio Netto ad esse trasferito o rimasto in capo alla scissa, tranne nel caso siano direttamente riconducibili ad elementi specifici o ad insiemi del patrimonio scisso, nel qual caso seguirebbero interamente gli stessi.

Per l’Amministrazione Finanziaria, tali crediti d’imposta non essendo trasferibili a terzi se non in caso di operazioni straordinarie (come la scissione) e non essendo stati rideterminati o limitati, ma godendo di una disciplina autonoma rispetto a quella della determinazione del reddito d’impresa, non sono riconducibili alle “posizioni soggettive”, ma possono essere liberamente ripartiti tra le parti in base allo loro volontà espressa nel progetto di scissione; con la conseguenza, che in mancanza di tale indicazione, vanno mantenuti in capo alla società scissa.

Alcune immagini usate in questo articolo sono state prese da www.create.vista.com

Contattaci subito per maggiori info!


Modulo di contatto

Compila il form


Telefono

+39 06 8077278


Fax

+39 06 8077021


Modulo di contatto







    Rispondi correttamente alla domanda.

    Accetto trattamento dati →
    Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti mediante compilazione della presente scheda saranno raccolti e trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza e solo ai fini di contatto diretto.

    * Cambi obbligatori


     Dove siamo

    Via Nicolò Tartaglia, 11, 00197 Roma

    Condividi ➤