Contenzioso su stabili organizzazioni di soggetti non residenti

News | pubblicato il 13-02-2024
a cura di Studio Gargani

La Corte di Cassazione con la recente Sentenza n.992 depositata in data 10 gennaio 2024, ha ritenuto non sussistente l’ipotesi di una Stabile Organizzazione in Italia, relativamente al caso di una holding svizzera detentrice dell’intero capitale di una società portoghese e di una italiana, con quest’ultima che provvedeva a vendere nel territorio italiano in nome proprio e per conto della società portoghese i prodotti (nella fattispecie orologi) che la stessa acquistava da altre società del gruppo e che venivano spediti direttamente dalla Svizzera in Italia; riconoscendo, pertanto, nella società italiana, una commissionaria con autonomia giuridica e negando, quindi, che la holding svizzera oggetto di accertamento dovesse versare le imposte in Italia sulla base dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei beni e non soltanto sulle provvigioni realizzate.

Secondo l’Ufficio, invece, era configurabile una stabile organizzazione della holding svizzera attraverso la società italiana, sulla base del controllo diretto e rigoroso esercitato dalla prima sulla seconda, sia in ambito gestionale, che organizzativo e dei flussi finanziari e, di conseguenza, in assenza di autonomia imprenditoriale del soggetto italiano.

A tale ricostruzione avevano aderito anche i giudici di primo grado, avendo riscontrato che i costi gravavano solo sulla società italiana e non sulla holding svizzera e neanche sulla società portoghese, considerata un soggetto fittizio, in quanto usufruiva al tempo di un regime fiscale privilegiato avendo sede a Madeira; successivamente però la decisione era stata riformata dai giudici di secondo grado.

Per la Cassazione, l’art.162, c.6 e c.7, del TUIR individua una stabile organizzazione quando si è in presenza di un “agente dipendente” che opera nel territorio dello Stato per conto di un soggetto non residente e non, invece, quando si tratti di un “agente indipendente” nello svolgere la propria attività ordinaria, come anche previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Svizzera.

La Corte ha, quindi, confermato quanto stabilito dai giudici di secondo grado, ovvero l’indipendenza della società commissionaria italiana, nonostante il controllo totalitario da parte della holding svizzera, anche non dando rilievo al fattore della “pervasività” dello stesso; elementi considerati, invece, dalla Guardia di Finanza nella propria Circolare 1/2018, come sintomi della probabile esistenza di una stabile organizzazione occulta (principalmente si fa riferimento, rapportandolo alla fattispecie in esame, alla subordinazione della società italiana rispetto al soggetto estero non residente, anche in relazione alle direttive impartite al personale operante in Italia, all’assenza di indipendenza economica, finanziaria ed organizzativa della società italiana ed alla coincidenza degli organi decisionali dei due soggetti).

Con la successiva Sentenza n.2116 del 22 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ha, invece, riconosciuto l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, che possedeva un immobile in Italia in cui svolgeva attività di istruzione e recupero di minori disagiati tedeschi a fronte di un corrispettivo pagato da un’associazione tedesca, confermando la ripresa a tassazione operata dall’Agenzia delle Entrate ed annullando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sulla base di quanto previsto dall’art.162 del TUIR e dal Commentario al Modello di Convenzione OCSE.

L’articolo appena richiamato, stabilisce che vi è una stabile organizzazione quando si è in presenza di una sede fissa di affari tramite la quale l’impresa non residente esercita totalmente o parzialmente la propria attività nel territorio dello Stato.

I requisiti che la stessa deve possedere, tenuto conto che a differenza delle succursali o delle sedi secondarie non ha una propria autonomia gestionale e contabile e neanche una propria identità giuridica, essendo parte unitaria della casa madre, sono sia oggettivi (intesi come il luogo fisico dove individuarla e la fissità in tale luogo), sia soggettivi (disponibilità permanente da parte della casa madre estera), sia funzionali (idoneità della struttura a svolgere l’attività dell’impresa estera).

Anche per il Commentario OCSE, la sede d’affari, affinché si possa configurare una stabile organizzazione, è rappresentata da qualsiasi struttura, edificio o locale a disposizione del possessore, utilizzati, anche in forma non esclusiva per svolgere l’attività d’impresa.

Ma la “fissità” e la “disponibilità” da sole non bastano, in quanto tale sede, dovrà avere, inoltre, un legame stabile con il luogo in cui materialmente si trova ed anche con la casa madre non residente (requisiti oggettivi e soggettivi); ovvero si deve trattare di un’organizzazione presente per un tempo sufficiente a svolgere l’attività d’impresa per conto del soggetto estero, capace di produrre autonomamente un reddito, non limitandosi semplicemente ad attività preparatorie o ausiliarie, come ad esempio la raccolta di ordini di acquisto, o il deposito di beni.

Alcune immagini usate in questo articolo sono state prese da www.create.vista.com

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