Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre fare attenzione alla data di scadenza per la notifica degli accertamenti e delle cartelle. Le regole generali per gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP ed IVA sono contenute negli art.43 DPR 600/1973 e nell’art.57 DPR 633/1972.
Prima della modifica introdotta dalla L.208/2015 (che ha modificato i termini a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2017, riferite all’anno 2016), l’accertamento doveva essere notificato a pena di decadenza entro il 31/12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o entro il 31/12 del quinto anno in caso di omessa dichiarazione.
Era inoltre previsto il raddoppio di tali termini decadenziali in caso di violazioni penali (31/12 dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o 31/12 del decimo anno in caso di omessa dichiarazione, ad eccezione dell’IRAP per la quale qualsiasi evasione non genera mai riflessi penali).
Il raddoppio dei termini per gli avvisi notificati dal 2 settembre 2015 opera solo a condizione che la denuncia penale sia stata trasmessa entro gli ordinari termini decadenziali e mai la stessa deve risultare pretestuosa, ovvero fatta al solo fine di beneficiare del raddoppio dei termini.
Sulla base delle norme sopra richiamate andranno, pertanto, notificati entro il 31/12/2018 gli avvisi di accertamento relativi all’anno 2013 ed in caso di omessa dichiarazione quelli relativi all’anno 2012 (in assenza del raddoppio dei termini per le violazioni penali) e gli avvisi di accertamento relativi all’anno 2009 in caso di dichiarazione presentata ed all’anno 2007 in caso di dichiarazione omessa (se operante il raddoppio dei termini per le violazioni penali).
Dall’anno 2016 in poi la sopramenzionata L.208/2015 ha previsto l’abrogazione del raddoppi dei termini, ma allungato di un anno il termine per le dichiarazioni presentate (31/12 del quinto anno successivo alla presentazione) e di due anni per quelle omesse (31/12 del settimo anno successivo). Infine va segnalata un’ulteriore causa di proroga di due anni, appena stabilita dal DL 119/2018, riferita ai periodi d’imposta fino al 31/12/2015, che siano stati oggetto di processi verbali di constatazione notificati al contribuente entro il 24/10/2018, per i quali il Decreto citato prevede la possibilità di definizione agevolata tramite dichiarazione integrativa, con il pagamento delle sole imposte. Da come è stata formulata la norma, tale proroga opera indipendentemente dal fatto che ci si avvalga o meno della definizione del pvc.
Non si considerano omesse le dichiarazioni per le quali non sussisteva l’obbligo dichiarativo, né quelle per le quali il reddito è stato imputato dagli uffici sulla base di semplici presunzioni. Infine, per quei contribuenti soggetti agli studi di settore che fossero risultati congrui e coerenti agli stessi, i termini di decadenza sono ridotti di un anno (regime premiale).
Per i tributi locali il termine per la notifica degli accertamenti è stabilito nel 31/12 del quinto anno successivo a quando doveva essere presentata la dichiarazione o effettuato il versamento del tributo.
Per gli avvisi di recupero dei crediti inesistenti indebitamente compensati vige il termine decadenziale del 31/12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuta la compensazione. Da ciò discende che in caso di crediti esistenti ma non spettanti il termine per la notifica dell’avviso sia il 31/12 del quarto anno successivo a quello di utilizzo.
Altri termini decadenziali sono previsti per la notifica delle cartelle di pagamento che derivano dalla liquidazione automatica (art.36 bis DPR 600/1973 e art. 54bis DPR 633/1972) e dal controllo formale delle dichiarazioni (art.36 ter DPR 600/1973). Nel caso dei ruoli formati a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione la cartella va notificata entro il terzo anno successivo alla presentazione della stessa (pertanto entro fine anno andranno notificate le cartelle relative all’anno 2014); nel caso dei ruoli formati a seguito del controllo formale della dichiarazione entro il quarto anno successivo alla presentazione della stessa (entro fine anno andranno notificate le cartelle relative all’anno 2013).
Per queste ultime qualora abbiano ad oggetto le detrazioni o le quote di ammortamento fruite in più anni d’imposta, secondo giurisprudenza consolidata andrà accertato l’anno in cui la spesa è stata sostenuta e non i successivi al fine del disconoscimento delle stesse. Infine in caso di inadempimenti ex art.15 ter DPR 602/1973 la notifica delle cartelle andrà effettuata entro il terzo anno successivo alla scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione.
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