Con la risposta all’interpello n.116 del 24 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di applicare il cosiddetto regime di realizzo controllato ai sensi dell’art.177, c.2-bis del TUIR, nel caso di un conferimento di partecipazioni in una società holding unipersonale di nuova costituzione, detenute in parte in nuda proprietà, congiuntamente con le quote detenute in piena proprietà e qualora tale conferimento complessivo raggiunga le soglie di qualificazione previste dalla lettera a) del medesimo articolo.
Il regime in questione consentirebbe al conferente di determinare il reddito in base alla corrispondente quota delle voci di Patrimonio Netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso e non in base al valore normale ai sensi dell’art. 9 del TUIR ed è applicabile anche nel caso in cui la società conferitaria non acquisisca il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile, né incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo (come previsto dal comma precedente), purché ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
Per l’Agenzia delle Entrate, quindi, il conferimento delle partecipazioni in nuda proprietà, ancorché non consentano di esercitare il diritto di voto ma solo la partecipazione al Capitale (ed a differenza di un conferimento solo di diritti di usufrutto che non consentirebbero alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio), se effettuato insieme alle quote in piena proprietà, integra i requisiti previsti per l’applicazione del regime agevolato di realizzo controllato.
Successivamente, con la risposta all’interpello n.216 del 5 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate si è occupata di una fattispecie che prevedeva una sequenza di conferimenti a cui erano applicabili diversi regimi fiscali.
Nello specifico, il primo conferimento riguardava una partecipazione del 25% in una società operativa da parte di una persona fisica in una holding unipersonale di nuova costituzione a cui sarebbe stato applicato il regime di realizzo controllato ex art.177, c.2-bis del TUIR essendo sussistenti entrambi i requisiti previsti dalle lettere a) e b); successivamente la holding di cui sopra, conferirebbe tale partecipazione in un’altra holding neo costituita, contestualmente al 25% posseduto da un’altra società unipersonale ed all’1% posseduto dal socio della prima.
L’Agenzia delle Entrate concorda con l’istante che questo secondo conferimento potrebbe anch’esso avvenire in neutralità fiscale, applicando per le società il regime del realizzo controllato ex art.175 del TUIR previsto per i conferimenti di controllo o collegamento (con valore di realizzo pari al valore delle partecipazioni risultanti in contabilità e non al valore normale ex art.9 del TUIR) e per il socio persona fisica, nonostante conferisca solo l’1%, il regime di realizzo controllato ex art.177, c.2, del TUIR, in quanto grazie al suo conferimento la società conferitaria acquisisce il controllo di diritto della società conferita e che può essere utilizzato anche da persone fisiche non imprenditori ed indipendentemente dal fatto che le altre società adottino un diverso regime di realizzo controllato.
Inoltre, per l’Agenzia non contrasta con tale conclusione anche la circostanza che la partecipazione della prima holding avesse già usufruito del regime di realizzo controllato ai sensi dell’art.177, c.2-bis del TUIR, in occasione del primo conferimento.
E sempre in riferimento ai quesiti posti nell’istanza presentata, l’Agenzia ha chiarito che i conferimenti effettuati dalle società, anche se in regime neutralità, sono comunque eventi realizzativi che determinano un’interruzione nel possesso delle partecipazioni; pertanto, il termine del possesso delle stesse per integrare il requisito temporale ai fini PEX, ricomincerà a decorrere da zero e sarà quello del primo giorno del dodicesimo mese antecedente all’operazione, non essendo il loro conferimento stato effettuato ex art.177, c.2-bis del TUIR.
Infine, ai fini antiabuso, non si riscontra neanche la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito, in quanto è ammissibile l’utilizzo di diversi regimi di realizzo controllato con i quali far conseguire alla conferitaria il controllo di diritto sulla società conferita ai sensi dell’art.177, c.2 del TUIR, come avvenuto nella fattispecie in oggetto.
Il tutto purché, come affermato nella precedente risposta all’interpello n. 160 del 24 luglio 2024, i conferimenti seguiti dall’eventuale cessione delle relative partecipazioni, non fossero stati effettuati per aggirare l’estensione (dal dodicesimo mese al sessantesimo mese antecedente la cessione stessa) dell’holding period previsto dall’ultimo periodo dell’art.177, c-2bis del TUIR per beneficiare della PEX.
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