Operazioni Straordinarie: contenzioso in materia di cessione e affitto di ramo d’azienda

News | pubblicato il 13-11-2024
a cura di Studio Gargani

Con la Sentenza della Cassazione n.27607, depositata in data 24 ottobre 2024, la Corte si è occupata nuovamente di quanto previsto dall’art.2112 del Codice Civile, in merito ad un caso di subentro da parte di una società ad un’altra, in un contratto d’appalto relativo a servizi di vigilanza e portierato in una sede dell’Agenzia delle Entrate, confermando che tale previsione normativa debba trovare sempre applicazione, ad eccezione del caso in cui la società subentrante, che voglia negare si tratti di un’operazione di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, dimostri che nell’organizzazione dell’appalto come risultante a seguito del subentro, vi siano elementi di novità rispetto al precedente, tali da potersi configurare una discontinuità rispetto ad esso e l’esistenza, pertanto, di una specifica e diversa impresa.

Nella fattispecie oggetto di esame, risultava, invece, in modo evidente la continuità tra i vari fattori ed elementi che consentivano l’esecuzione del servizio prima e dopo il subentro e di conseguenza, quasi impossibile fornire tale prova contraria, essendo in presenza di un appalto cosiddetto labour intensive, in cui la componente prevalente era ascrivibile al lavoro delle persone rispetto ai mezzi utilizzati per l’esecuzione dello stesso ed in quanto tutti i lavoratori dipendenti della prima società erano stati assorbiti dalla nuova, cambiando loro solo i tesserini di riconoscimento e le divise.

Si trattava, quindi, di un vero e proprio trasferimento di ramo d’azienda a cui risultava applicabile la responsabilità solidale del nuovo datore di lavoro, come previsto dall’art.2112 del Codice Civile, anche per eventuali differenze retributive dei dipendenti maturate con il precedente appaltatore e senza limiti di tempo, in quanto, il rapporto di lavoro, in tali casi, non subisce interruzione, nonostante ci siano state formalmente delle cessazioni con la vecchia società ed assunzioni nella nuova.

Con la successiva Sentenza n.40308, depositata in data 04 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un affitto di un ramo d’azienda tra due Srl, di cui la seconda costituita ed interamente partecipata dalla prima e con il medesimo oggetto sociale e sede sociale, riscontrando il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA, per importi superiori a 50.000 euro, seppure il trasferimento del bene o dei beni fosse effettivo e non simulato, ribadendo quanto stabilito in precedenti decisioni della stessa Corte.

Il reato in questione, infatti, prevede due diverse fattispecie alternative attraverso le quali si possa configurare: con l’alienazione simulata, che può essere assoluta o relativa e finalizzata a rappresentare una situazione giuridica voluta dai contraenti, ma non corrispondente a quella reale; ovvero con altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Pertanto, anche se nel caso in questione non si verteva in ipotesi di alienazione simulata ma effettiva del bene, la natura fraudolenta degli atti posti in essere tra le due società discendeva dall’utilizzo di inganni, artifici o altro, che potessero comunque far risultare un depauperamento non veritiero del patrimonio della prima società nei confronti dei terzi, in modo da rendere più difficoltosa la riscossione coattiva da parte dell’Erario delle imposte dovute, ben superiori alla soglia prevista per il reato.

Infatti, con il contratto di affitto del ramo d’azienda posto in essere tra le due società, si veniva a pregiudicare la garanzia patrimoniale dell’Agenzia delle Entrate (costituita da un decreto di sequestro conservativo dei crediti maturati e maturandi relativi a diversi contratti per la realizzazione di opere pubbliche e delle somme presenti sui c/c bancari), in quanto la prima società trasferiva alla seconda i contratti di appalto in corso di esecuzione, senza comprendere anche i debiti verso l’Erario, che così non avrebbe più potuto rivalersi sui crediti derivanti da tali contratti e sulle somme accreditate sui c/c bancari a seguito dell’esecuzione degli stessi da parte della società neocostituita, in forza del decreto di sequestro conservativo di cui sopra.

Per la Corte, quindi, una volta appurato l’effettivo e non simulato trasferimento dei beni e l’elemento soggettivo del reato costituto dal dolo specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte, insito nella consapevolezza della situazione debitoria critica da parte del legale rappresentante della cedente, la fraudolenza dell’operazione andava ricercata in altri elementi che potessero evidenziare la continuità tra le due società e che nel caso in oggetto, erano rinvenibili, oltre che nel fatto che la società affittuaria era stata costituita ed era partecipata interamente dalla locatrice e che utilizzava i dipendenti della stessa senza averne di propri, anche nel prezzo irrisorio della cessione; cosa, quest’ultima, che avrebbe impedito, comunque, all’Agenzia delle Entrate di poter soddisfare su di esso le sue pretese.

Alcune immagini usate in questo articolo sono state prese da https://www.capcut.com

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