Operazioni Straordinarie, Revocabilità della Scissione

News | pubblicato il 9-12-2019
a cura di Studio Gargani

L’azione revocatoria è il rimedio previsto a tutela dei creditori che potrebbero veder depauperato il patrimonio del debitore sul quale avrebbero diritto a soddisfare le proprie ragioni, a seguito di operazioni fraudolentemente poste in essere da quest’ultimo per evitare di pagare i debiti ed essa va proposta nei confronti del terzo acquirente al fine di ripristinare la situazione originaria.

Nell’ambito delle operazioni straordinarie di ristrutturazione societaria la possibilità di esercitare tale azione deve essere valutata anche in funzione di non pregiudicarne la stabilità, essendo ormai già efficaci. Recentemente sia in ambito Comunitario l’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, sia in ambito interno i giudici di legittimità, si sono espressi favorevolmente sulla revocabilità dell’operazione di scissione.

Nelle conclusioni depositate in data 26 settembre 2019, relative alla causa C-394/18, l’Avvocato Generale della CGUE ha confermato che l’art.12 della Direttiva 891/1982, non impedisce ai creditori della società scissa di esercitare l’azione revocatoria o pauliana ex art. 2901 del Codice Civile a scissione avvenuta ed anche se essi non avevano utilizzato lo strumento di tutela previsto nel diritto interno dell’opposizione all’operazione straordinaria, purché i diritti dagli stessi vantati siano anteriori alla scissione e l’azione posta in essere non pregiudichi i diritti degli altri creditori cui si riferisce la stessa disposizione.

La questione sottoposta alla Corte di Giustizia era stata sollevata dalla Corte d’Appello di Napoli il 20 marzo 2018, non solo in merito all’esperibilità o meno da parte dei creditori anteriori alla scissione dell’azione revocatoria, ma anche in relazione al significato della nullità prevista dall’art.19 della Direttiva summenzionata, ovvero se si riferisse alle sole azioni riguardanti la validità dell’atto di scissione o anche a quelle che ne determinano solo l’inopponibilità o l’inefficacia relativa.

Per l’Avvocato generale della CGUE le due azioni, nullità ex art.19 della Direttiva n. 891/1982 e revocatoria ex art. 2901 c.c. hanno finalità diverse; la prima, infatti, sanziona la mancanza dei requisiti dell’atto di scissione ed ha effetti decadenziali dell’operazione nei confronti di tutti, mentre la seconda tutela i creditori che vedono lesi i loro diritti e determina l’inopponibilità dell’atto di scissione solo nei confronti del creditore che l’ha proposta.

In ambito nazionale dottrina e giurisprudenza di merito finora erano risultate divise sulla possibilità di applicare l’azione revocatoria all’operazione di scissione e varie erano le ragioni a sostegno dell’una o dell’altra tesi.

A favore, ad esempio, si evidenziava l’assenza di un’esplicita norma che impedisse l’azione pauliana ex art.2901 c.c. o il fatto che l’opposizione dei creditori e la revocatoria fossero rimedi diversi per effetti e legittimazione attiva, o ancora che la responsabilità solidale ex art.2506-quater c.c. tra scissa e beneficiarie riguardasse solo i creditori anteriori alla scissione o che l’operazione straordinaria comunque determina un passaggio di beni o modifiche di elementi patrimoniali che in quanto tali legittimerebbero la revocatoria.

Di converso, a favore della tesi dell’inammissibilità si ribadiva che a tutela dei creditori vi era già la possibilità dell’opposizione all’operazione straordinaria, nonché la responsabilità solidale tra scissa e beneficiarie o il fatto che una volta perfezionata la scissione con l’iscrizione nel Registro Imprese la stessa fosse irretrattabile o infine che la scissione non determina un trasferimento di patrimonio ma una riorganizzazione che, pertanto, non legittimerebbe la revocatoria.

La Corte di Cassazione si è espressa per la prima volta sulla questione con la Sent. n. 31654 depositata in data 4 dicembre 2019 ammettendo anche essa la possibilità della revocatoria ordinaria dell’atto di scissione.

Per la Corte, quanto previsto dall’art.2504-quater c.c. per la fusione (ma estendibile anche alla scissione in forza del richiamo fatto dall’art. 2506-ter c.c.), ovvero che una volta effettuate le iscrizioni degli atti di fusione o scissione nel Registro Imprese non potesse più dichiararsi la loro invalidità, salvo il risarcimento del danno eventualmente subito dai soci o dai terzi, riguarda appunto la sola nullità o annullabilità dell’atto, per evitare di inficiare l’operazione di riorganizzazione aziendale compiuta ed ormai efficace; ma non si evince dalla norma stessa un impedimento all’azione pauliana ex art.2901 c.c. che determinerebbe la sola inefficacia relativa dell’atto di fusione o scissione nei confronti del creditore pregiudicato, senza invalidarlo nei confronti di tutti.

Pertanto, l’opposizione dei creditori non deve essere considerata come un rimedio sostitutivo e necessario della revocatoria, ma un’ulteriore ed aggiuntiva possibilità rispetto alla stessa, se presenti i relativi presupposti.

A supporto di ciò, l’art.2901 c.c. richiede solo che, per esercitare l’azione pauliana, “l’eventus damni” derivante dall’atto dispositivo compiuto dal debitore, determini una diminuzione del suo patrimonio a danno dei creditori, indipendentemente dall’impossibilità o solo dalla difficoltà per essi di soddisfarsi in altro modo o verso altri soggetti e, pertanto, la responsabilità solidale delle società beneficiarie è irrilevante e non elimina il pregiudizio subito dai creditori della scissa.

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