Operazioni straordinarie, interpello in materia di conferimento di partecipazioni

News | pubblicato il 20-11-2021
a cura di Studio Gargani

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.493 del 20 luglio 2021, si è occupata di rispondere ad un quesito posto dai soci di una società sulla possibilità o meno da parte degli stessi di usufruire del regime di realizzo controllato per il conferimento delle loro partecipazioni in merito ad una complessa operazione di riorganizzazione societaria.

Le disposizioni del TUIR interessate sono l’art. 175 e l’art.177.

Il primo prevede che nei conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento posti in essere tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, si considera come valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito nelle scritture contabili del conferente o, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario.

Tale disposizione non si applica nel caso le partecipazioni siano prive dei requisiti per l’esenzione previsti dall’art.87 del TUIR stesso; in tal caso il valore di realizzo sarà determinato ordinariamente con il valore normale ex art. 9 del TUIR.

Il secondo articolo prevede al comma 2 che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, ai fini della determinazione del reddito del conferente, sono valutate in base alla corrispondente quota del Patrimonio Netto formato dalla conferitaria, qualora quest’ultima acquisisca o incrementi il controllo per effetto del conferimento.

Il comma 2-bis, inoltre, stabilisce che, nel caso la conferitaria non acquisisca o incrementi il controllo, il regime del realizzo controllato possa applicarsi comunque qualora le partecipazioni conferite rappresentino complessivamente una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} o al 20{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} o una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 5{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} o al 25{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o altre partecipazioni e se le partecipazioni stesse sono conferite in società, già esistenti o di nuova costituzione, interamente possedute dal conferente.

Nel caso oggetto della risposta all’interpello una società è posseduta da due fratelli entrambi con il 50{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} del capitale, ma il secondo fratello possiede la sua quota solo per il 2{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} in piena proprietà e per il restante 48{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} a titolo di usufrutto, con la piena proprietà donata ai suoi due figli; inoltre tale società holding di famiglia ha a sua volta due partecipazioni di controllo nelle società operative.

Con l’operazione da porre in essere, i soci vorrebbero creare delle holding unifamiliari senza, pertanto, partecipare più direttamente alla holding comune. Con il conferimento da parte dei soci delle partecipazioni possedute nella holding comune in due distinte sub holding unifamiliari, il primo fratello potrebbe accedere al regime di realizzo controllato ex art. 177 c.2-bis del TUIR in quanto la partecipazione conferita è qualificata e la nuova società sarebbe interamente da lui stesso posseduta, mentre il secondo fratello ed i propri figli non potrebbero avvalersene in quanto la conferitaria non avrebbe un unico socio e non potrebbero neanche contare su quanto previsto dal comma 2 in quanto la percentuale delle partecipazioni conferite sarebbe inidonea a conseguirne il controllo, essendo necessario il 50{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}+1, facendo emergere, pertanto, i plusvalori latenti al valore normale ex art.9 del TUIR delle loro partecipazioni.

I soci interpellano, quindi, l’Agenzia delle Entrate per avere conferma della possibilità di procedere in modo diverso per addivenire allo stesso risultato, senza che in tal caso sia riscontrabile un indebito vantaggio fiscale; ovvero attraverso il conferimento da parte della holding di famiglia delle partecipazioni possedute nelle società operative in regime di realizzo controllato ex art.175 del TUIR, in una società di nuova costituzione e successivamente con la scissione totale asimmetrica della holding in regime di neutralità fiscale ex art.173 del TUIR, in due nuove società, interamente partecipate, una da un fratello e una dall’altro fratello con i suoi due figli.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.493 ritiene, però, legittima solo la prima soluzione prospettata, per passare da una partecipazione diretta nella holding da parte dei soci, ad una partecipazione alla stessa per mezzo di holding unifamiliari (attraverso il conferimento delle loro partecipazioni alla holding comune, nelle due nuove società); mentre nell’ipotesi di conferimento effettuato dalla holding comune delle partecipazioni nelle società operative, in una nuova società e successiva scissione totale asimmetrica della holding stessa in due nuove società unipersonali, si riscontrerebbe un indebito vantaggio fiscale con la possibilità di disconoscerne gli effetti ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 212/2000 sull’abuso del diritto.

In tal caso, infatti, si utilizzerebbe un insieme di strumenti e negozi giuridici ritenuti superflui per addivenire al medesimo risultato, che risulterebbero carenti di sostanza economica propria e finalizzati al solo risparmio indebito d’imposta.

Rimane comunque sempre da contemperare tale potere dell’Amministrazione Finanziaria che ha l’onere di dimostrare non soltanto la possibilità di arrivare allo stesso risultato ponendo in essere una serie di operazioni più lineari e meno artificiose che comportano un maggior carico fiscale, con la libertà di scelta del contribuente di porre in essere operazioni che comportano un minor aggravio fiscale per lo stesso, secondo quanto previsto dal medesimo art.10-bis della L. n.212/2000 al comma 4.

Contattaci subito per maggiori info!


Modulo di contatto

Compila il form


Telefono

+39 06 8077278


Fax

+39 06 8077021


Modulo di contatto







    Rispondi correttamente alla domanda.

    Accetto trattamento dati →
    Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti mediante compilazione della presente scheda saranno raccolti e trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza e solo ai fini di contatto diretto.

    * Cambi obbligatori


     Dove siamo

    Via Nicolò Tartaglia, 11, 00197 Roma

    Condividi ➤