Con la risposta all’interpello n.45/E/2022 pubblicata in data 21 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la particolare fattispecie del conferimento di un ramo d’azienda che comprendeva tra gli altri beni anche delle partecipazioni, da parte di una società conferente ad una società conferitaria.
In tale risposta, viene confermato che i conferimenti di aziende tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e nell’esercizio di imprese commerciali sono fiscalmente neutrali, non comportando l’emersione di plusvalenze o minusvalenze ai sensi dell’art.176 Tuir, purché il conferente assuma come valore delle partecipazioni ricevute l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto all’azienda oggetto di conferimento ed il conferitario subentri nella posizione del conferente in relazione agli elementi presenti nell’attivo e nel passivo dell’azienda stessa.
Ma l’Agenzia delle Entrate va anche oltre, scindendo il conferimento dell’azienda, dal conferimento delle partecipazioni presenti tra gli elementi iscritti in bilancio e considerando queste ultime soggette alle regole delle plusvalenze previste dagli artt. 86-87 Tuir ed in caso di minusvalenze, dall’art.101 del Tuir.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate nel caso oggetto di esame, considera le partecipazioni presenti all’interno dell’azienda conferita come non legate effettivamente ad essa, in mancanza del passaggio alla conferitaria anche di parte delle attività svolte dalla conferente o del personale addetto alle attività di coordinamento.
Affinché, quindi, le partecipazioni possano confluire nell’azienda conferita ed adottare lo stesso regime di neutralità fiscale e non quello proprio previsto dagli articoli del Tuir richiamati, deve sussistere un chiaro collegamento tra le due entità o eventualmente le partecipazioni devono potersi considerare un semplice investimento temporaneo della liquidità aziendale iscritto nell’attivo circolante.
Va ricordato, peraltro, che sempre nel caso di aziende che detenevano partecipazioni, seppur si trattava di cessione d’azienda e non conferimento, in precedenza la stessa Amministrazione Finanziaria, aveva stabilito che tale operazione era da considerarsi sicuramente realizzativa di una plusvalenza, determinata come differenza tra il corrispettivo di vendita ed il valore netto contabile di tutti i beni presenti nell’azienda stessa; e ciò valeva anche se tra tali beni era presente una partecipazione, che autonomamente ceduta avrebbe, invece, goduto del regime della “partecipation exemption” ai sensi dell’art.87 Tuir; con la conseguenza che la plusvalenza ad essa riferita, doveva confluire in quella generale relativa alla cessione d’azienda, rendendo di fatto inapplicabile la Pex (C.M. 6/E del 2006).
Infine, allo stesso modo, anche nel caso di trasferimento all’estero di un’azienda che possiede partecipazioni che potrebbero beneficiare del regime Pex ex art.87 del Tuir, qualora non venga mantenuta una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la plusvalenza andrà conteggiata complessivamente, senza che possa applicarsi, pertanto, l’esenzione per la partecipazione (Principio di diritto n. 10/2021).
La Corte di Cassazione con la Sentenza n.2949 depositata in data 1 febbraio 2022, si è occupata del caso di un conferimento di immobile ad una società da parte di persone fisiche, stabilendo il principio che la base imponibile dell’imposta di registro applicabile all’atto di conferimento, non può essere determinata sottraendo al valore venale dell’immobile, il valore del mutuo ipotecario acceso dai conferenti per la ristrutturazione dello stesso ed accollato alla società conferitaria, se non vengono conferite anche le somme così ottenute, allineandosi alla tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate e confermando quanto deciso dalla Commissione Tributaria Regionale.
Quest’ultima, infatti, aveva già considerato il mutuo in questione come non inerente in quanto la sua accensione andava a favorire i conferenti che ricevevano una somma di denaro, mentre la società si accollava il relativo debito. Da tale considerazione ne discende che per poterlo considerare inerente e quindi scomputabile dalla base imponibile dell’imposta, il mutuo avrebbe dovuto essere stipulato dalla società stessa o eventualmente, oltre al debito, i conferenti avrebbero dovuto trasferire anche le somme mutuate.
La Cassazione, infatti, ricorda che anche i principi comunitari, trasfusi nell’art.50 del DPR n.131/1986, stabiliscono che al fine di determinare la base imponibile dell’imposta di registro su tale operazione, si possono sottrarre dal valore dei beni oggetto di conferimento solo gli oneri e le passività direttamente inerenti agli stessi, escludendo, pertanto quelli che seppur accollati dal conferitario e gravanti sull’immobile, non risultano collegati all’immobile in quanto oggetto di un’operazione antecedente al conferimento stesso e posta in essere dai conferenti (e non dalla società conferitaria) per ottenere un finanziamento personale; e nel caso giudicato non era stato comprovato da parte di questi ultimi che le somme erogate erano poi effettivamente confluite nel patrimonio della società per essere utilizzate per la ristrutturazione.
Contattaci subito per maggiori info!
Modulo di contatto
Dove siamo
Via Nicolò Tartaglia, 11, 00197 Roma