Con il primo interpello riguardante le operazioni straordinarie, all’Agenzia delle Entrate è stata sottoposta la questione dell’eventuale abuso di diritto ex art.10- bis della L.n.212/2000 per l’operazione posta in essere da un soggetto persona fisica che conferisce una partecipazione societaria del 60{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}, in una società neo costituita ed interamente posseduta dallo stesso e destinata successivamente ad essere ceduta entro il termine del 30 giugno 2023, sulla base di contratto preliminare di vendita stipulato nel 2013.
Tale contratto prevedeva la cessione dell’intero pacchetto societario e già nel corso degli anni precedenti si era addivenuti alla cessione del restante 40{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} della stessa. L’Agenzia delle Entrate con la risposta n.199 emessa in data 22 marzo 2021 ha dapprima confermato che, al conferimento di una partecipazione di controllo da parte di una persona fisica in “regime di realizzo controllato” ex art. 177,c.2, del TUIR, non può applicarsi la norma antielusiva prevista dall’art. 175,c.2, dello stesso TUIR; ed inoltre neanche la successiva cessione della partecipazione da parte della conferitaria in “partecipation exemption” (PEX), poteva essere ricompresa tra le condotte che implicano l’abuso del diritto ex art.10-bis della L.n.212/2000.
Nello specifico, la prima operazione di conferimento a parere dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuata in regime di realizzo controllato ex art. 177, c.2, del TUIR (con la plusvalenza fiscale che sarà pari a zero per il conferente qualora il valore di realizzo per quest’ultimo risulterà pari al valore attribuito al Capitale sociale ed all’eventuale sovrapprezzo della conferitaria, determinato in base al costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente stesso), trattandosi di una partecipazione del 60{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} che consente, quindi, alla conferitaria di acquisire il controllo della società scambiata; senza, peraltro, si applichi in tal caso l’art.175, c.2 del TUIR, che prevede l’applicazione della regola generale del “realizzo al valore normale” ai sensi dell’art. 9 del TUIR, per i conferimenti di partecipazioni prive dei requisiti PEX (art.87 TUIR), essendo il conferente una persona fisica e rientrando, pertanto, tali plusvalenze tra i redditi diversi ex art.67 del TUIR.
Infine, per quanto riguarda la successiva cessione da parte della conferitaria, sempre l’Agenzia delle Entrate stabilisce non si tratti di operazione abusiva che determina un risparmio d’imposta indebito, dato che il conferimento avvenuto in “neutralità fiscale indotta”, comporta al momento della vendita della partecipazione una plusvalenza imponibile nel limite del solo 5{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} e successivamente al momento della distribuzione dei dividendi al socio, la tassazione degli stessi con la ritenuta del 26{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} a titolo d‘imposta ex art. 27 del DPR n.600/1973, così come avverrebbe nel caso di cessione diretta della partecipazione da parte della persona fisica, sempre con tassazione a titolo di imposta sostitutiva del 26{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} sull’intera plusvalenza.
Con la successiva risposta all’interpello in merito alle operazioni straordinarie n.238 del 13 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di un conferimento della sola nuda proprietà di una partecipazione qualificata (intesa come rappresentativa di una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} o al 20{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} o una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 5{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} o al 25{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o altre partecipazioni), stabilendo che tale operazione non può essere esclusa a priori dalla possibilità di applicare il regime del “realizzo controllato” ex art.177,c.2-bis, del TUIR, a differenza di quanto già affermato nella risposta all’interpello n. 381 del 18 settembre 2020, in cui era stata analizzata la diversa fattispecie del conferimento dei soli diritti di usufrutto sulle partecipazioni (in quanto tali diritti non consentirebbero, a differenza della nuda proprietà, di acquisire la qualifica di socio della società scambiata, da parte della conferitaria).
L’Amministrazione Finanziaria, in merito alle operazioni straordinarie, conferma quindi l’esclusione del regime di realizzo controllato in caso di conferimento di diritti di usufrutto, sia nel caso rientrante nel c.2 dell’art.177 TUIR (acquisizione del controllo da parte della conferitaria), sia nell’ipotesi di conferimento di una partecipazione qualificata ex c.2-bis dell’art. 177 TUIR; mentre l’esclusione nel caso di conferimenti della nuda proprietà di partecipazioni, opererebbe a priori solo nel primo caso (ma solo se l’operazione riguardasse esclusivamente la nuda proprietà e non vengano conferiti contestualmente anche i diritti di voto collegati alle partecipazioni stesse). Sempre sulla base di precedenti interpelli, la stessa Agenzia delle Entrate aveva, infatti, ammesso la possibilità di applicare il regime del realizzo controllato ai sensi del c.2 dell’art.177 TUIR, a favore sia del nudo proprietario e sia dell’usufruttuario che avrebbero ricevuto azioni della conferitaria in piena proprietà sulla base dei rispettivi apporti, quando il conferimento della nuda proprietà e dell’usufrutto delle partecipazioni avvengano congiuntamente a favore della stessa conferitaria che diverrebbe, pertanto, in tal modo titolare della piena proprietà.
In sostanza, condizione essenziale perché si possa applicare il regime del realizzo controllato ex c.2 è l’acquisizione del controllo sulla società scambiata da parte della conferitaria, non possibile con la sola nuda proprietà in assenza dell’attribuzione anche dei diritti di voto collegati. Diversamente, il c.2-bis richiede soltanto che risulti come qualificata la partecipazione al capitale della società scambiata oggetto di conferimento, che può, pertanto, rinvenirsi anche solo con la nuda proprietà.
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