Operazioni straordinarie, interpelli in materia di scissioni ed abuso del diritto

News | pubblicato il 5-11-2021
a cura di Studio Gargani

La risposta all’interpello n.459 del 7 luglio 2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate si è occupata di un’operazione di spin off immobiliare, attuata attraverso una scissione proporzionale a favore di una beneficiaria preesistente che già svolgeva attività immobiliare, con la quale si addiveniva alla separazione dell’attività tipica svolta dall’impresa, sia essa commerciale o di servizi o manifatturiera, da quella di gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, in parte utilizzato direttamente ed in parte oggetto di locazione, ritenendola conforme alla normativa tributaria, senza che da essa potesse derivare l’applicazione dell’art.10-bis della L. n. 212/2000, riguardante l’abuso del diritto, come già in precedenza affermato in altri documenti di prassi.

L’obiettivo perseguito da tale suddivisione, era principalmente quello strategico di separare le due attività imprenditoriali, proteggendo gli immobili dal rischio d’impresa connaturato all’attività principale, senza che essa sia preordinata ad un eventuale successivo atto realizzativo attraverso la cessione delle azioni o quote, al fine di realizzare un vantaggio fiscale indebito o alla creazione di mere società di godimento non operative.

Ed in effetti, come stabilito dall’art. 173 Tuir, la scissione risulta un’operazione fiscalmente neutrale in quanto non si determina con la stessa una situazione di tassazione agevolata; gli eventuali plusvalori dei beni verranno mantenuti latenti e concorreranno alla formazione del reddito secondo la normativa vigente al momento in cui gli stessi fuoriusciranno dal patrimonio dell’impresa attraverso una cessione a titolo oneroso, o con l’attribuzione ai soci o a finalità estranee all’esercizio d’impresa, o quando saranno oggetto di risarcimento per danneggiamento o perdita.

Infine, la risposta in esame ha affermato che anche ai fini dell’imposta di
registro, con la scissione, non si ha l’emersione di una base imponibile e sarà applicata, pertanto, in misura fissa.

Anche con la risposta all’interpello n.741 del 21 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non si persegue nessun vantaggio fiscale indebito in seguito alla realizzazione di un insieme di operazioni finalizzate alla
riorganizzazione del patrimonio immobiliare di un gruppo di tre società, attraverso le quali si arriverebbe a suddividerlo tra altre tre società unipersonali, che continuerebbero a svolgere l’attività immobiliare, senza che siano previste successive cessioni a terzi delle quote sociali o che venga destinato alcun bene all’uso personale dei soci.

Tale riorganizzazione inizierebbe con la cessione alla madre delle quote possedute dai tre figli nella società “Alfa” e nel trasferimento a quest’ultima delle quote detenute in altre due società immobiliari da parte di uno dei figli dopo averle rivalutate; in seguito verrebbe attuata la fusione per incorporazione delle due società immobiliari con la “Alfa” ed una scissione totale proporzionale della società risultante dalla fusione in tre società beneficiarie neocostitute interamente partecipate dalla madre, che poi provvederebbe a donare ad ognuno dei figli la nuda proprietà delle
quote delle singole beneficiarie, conservandone l’usufrutto.

Solo dopo la morte della madre, quindi, i figli riacquisirebbero la piena proprietà delle quote, ognuno per la propria società, a seguito della ricongiunzione dei due diritti reali.

Tutte queste operazioni ed in particolare la scissione, vengono considerate dall’Agenzia delle Entrate come fisiologiche per una diversa ripartizione del patrimonio sociale complessivo esistente inizialmente e mirate al ricambio generazionale in favore dei figli, seppur mantenendo inizialmente la gestione in capo alla madre attraverso l’usufrutto delle quote sociali.

Proprio da ciò, discenderebbe, pertanto, l’assenza dell’abuso del diritto e
l’inapplicabilità dell’art.10-bis della L.n. 212/2000, in quanto non in contrasto con le disposizioni e con i principi dell’ordinamento tributario.

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate conferma che ai fini dell’imposta di registro, sia l’operazione di cessione delle quote sociali, sia la registrazione della fusione e della scissione con la costituzione delle tre società beneficiarie immobiliari unipersonali, sono assoggettate al pagamento in misura fissa di 200 euro, così come per le imposte ipotecarie e catastali relativamente alla fusione ed alla scissione; mentre l’imposta sulla donazione delle quote ai figli dovrà essere determinata sulla base del patrimonio netto contabile attribuito alle singole beneficiarie.

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