L’Agenzia delle Entrate in svariate occasioni si è occupata delle scissioni asimmetriche sotto il profilo dell’abuso del diritto ex art.10-bis della L.n.212/2000.
Nel caso esaminato nella risposta all’interpello n.248 del 6 agosto 2020, essa ha escluso l’esistenza dell’abuso del diritto, sia relativamente alle imposte sui redditi che alle imposte d’atto, quando due società riconducibili a gruppi familiari diversi e che possiedono ognuna il 50{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} di partecipazioni in varie società immobiliari, le conferiscono in regime di realizzo controllato ex art.175 del TUIR ad una società conferitaria di nuova costituzione e successivamente procedono alla scissione totale asimmetrica di quest’ultima a favore di società beneficiarie partecipate ognuna al 100{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} dalle singole società conferenti.
Diverso, però, potrebbe essere il caso in cui, in seguito al conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato ex art.175 del TUIR, si procedesse poi alla scissione asimmetrica della società conferente, in quanto si potrebbe arrivare allo stesso risultato direttamente con il conferimento da parte dei soci della società conferente, alle società di nuova costituzione o preesistenti risultate poi beneficiarie dalla scissione asimmetrica della conferente, delle loro partecipazioni nella stessa, senza porre in essere ulteriori operazioni artificiose finalizzate a conseguire vantaggi fiscali indebiti.
Per l’Agenzia delle Entrate, infatti, lo schema naturale previsto dall’ordinamento giuridico con cui due o più soci che partecipano direttamente ad una holding comune, arrivino alla situazione di partecipazione tramite holding unipersonali o familiari, è quello del conferimento diretto delle loro partecipazioni in società conferitarie unipersonali, senza creare una sub-holding attraverso il conferimento da parte della holding comune e successiva scissione asimmetrica di quest’ultima.
Ed in base a ciò, nelle risposte agli interpelli n.493 del 20 luglio 2021 e n.497 del 21 luglio 2021 era giunta ad affermare l’esistenza dell’abuso del diritto nelle fattispecie poste alla sua attenzione.
Ma tale situazione non si verificherebbe, invece, nel caso in cui nel patrimonio della holding comune residuino altre partecipazioni o beni non oggetto di conferimento alla sub-holding comune e che attraverso la successiva scissione asimmetrica vengono attribuite ad uno solo dei soci, senza che permanga quindi su di essi la disponibilità comune di tutti, come per le partecipazioni conferite nella sub-holding (risposta all’interpello n.152 del 23 marzo 2022).
Con la risposta all’interpello n.335 del 21 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’abuso del diritto ex art.10- bis della L.n.212/2000 nella fattispecie di una scissione parziale asimmetrica che prevede il trasferimento di una partecipazione societaria posseduta dalla scissa, alla propria capogruppo controllante beneficiaria, che in tal modo verrebbe ad acquisire il controllo diretto di tutte le sue partecipate, compresa quella che per la quale in precedenza esercitava il solo controllo indiretto attraverso la società scissa.
Le scissioni asimmetriche sono disciplinate dall’art. 2506 del Codice Civile e prevedono l’attribuzione delle azioni o quote della beneficiaria solo ad alcuni dei soci della scissa, mentre agli altri ne verranno attribuite ulteriori della scissa stessa per compensarli della perdita patrimoniale subita.
Contabilmente la società scissa rileverà una riduzione del proprio patrimonio netto pari al valore contabile della partecipazione attribuita alla beneficiaria, mentre quest’ultima, nel caso di specie capogruppo, ridurrà il valore contabile della propria partecipazione posseduta nella scissa, in base al rapporto tra il valore contabile nella scissa della partecipazione trasferita ed il totale del suo attivo.
L’Amministrazione Finanziaria conferma quanto stabilito dall’art.173 TUIR in merito al fatto che le scissioni parziali o totali a favore di società preesistenti o newco sono fiscalmente neutrali e non costituiscono realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società (incluso l’avviamento o le rimanenze), che rimarranno, pertanto, temporaneamente latenti e concorreranno alla formazione del reddito solo quando saranno effettivamente ceduti a titolo oneroso o oggetto di risarcimento a seguito di perdita o danneggiamento o assegnati ai soci o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, fuoriuscendo, di conseguenza , dalla sfera imprenditoriale.
Da ciò, facendo seguito a precedenti interventi di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto nel caso esaminato non fosse configurabile l’ipotesi dell’abuso del diritto, per contrasto a disposizioni tributarie o ai principi dell’ordinamento giuridico, finalizzato ad ottenere indebiti vantaggi fiscali, sia ai fini delle imposte dirette che indirette (previste queste ultime, in misura fissa di 200 euro ognuna per imposta di registro, ipotecaria e catastale).
Contattaci subito per maggiori info!
Modulo di contatto
Dove siamo
Via Nicolò Tartaglia, 11, 00197 Roma