L’azienda ai sensi dell’art.2555 del Codice Civile è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Pertanto, perché si possa parlare di azienda devono essere necessariamente presenti un complesso di beni, il requisito soggettivo dell’organizzazione da parte dell’imprenditore ed il requisito finalistico, ovvero la destinazione di tali beni all’esercizio dell’impresa.
Nel momento in cui un’azienda viene ceduta, affittata, o è oggetto di un atto di conferimento o di donazione, subentrano delle specifiche disposizioni normative a coordinare tali operazioni straordinarie, poste a tutela di una delle parti del contratto rispetto all’altra, a tutela dei terzi ed anche per facilitare la circolazione dei beni e diritti che compongono il complesso aziendale, rispetto alle norme previste per i singoli beni.
Sia per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, è anche possibile scorporare da un’azienda organizzata per l’esercizio di un’attività imprenditoriale, delle singole parti, che mantenendo la propria autonomia funzionale e che continuando ad essere idonee per lo svolgimento di un’attività d’impresa, costituiscono in tal modo esse stesse un’azienda: in tal caso si parla di ramo d’azienda e si applica la medesima disciplina prevista per il complesso aziendale unitario.
La Sentenza della Corte di Cassazione n.11678 dell’11 aprile 2022, ha confermato, in tal caso, che l’autonomia funzionale del ramo d’azienda, deve essere già esistente al momento dell’operazione che ha ad oggetto l’azienda del cedente (in caso di cessione) e, pertanto, l’insieme di beni e diritti oggetto di scorporo devono già possedere in quello stesso momento, l’idoneità a svolgere un’autonoma attività d’impresa, indipendentemente dal cedente e da eventuali integrazioni rilevanti da parte del cessionario poste in essere appositamente in occasione del trasferimento.
Peraltro, in precedenza, la stessa Corte aveva ritenuto possibile considerare ramo d’azienda anche soltanto un complesso di persone, qualora le stesse fossero dotate di specifiche competenze e stabilmente organizzate e coordinate tra di loro al fine di svolgere un’attività rivolta alla produzione di beni e servizi specificatamente individuabili.
Sempre in tema di cessione d’azienda, la Sentenza della Corte di Cassazione n.22327 depositata in data 15 luglio 2022, ha confermato la possibilità che la stessa si configuri anche in caso non vengano trasferiti tutti beni che la costituiscono, purché gli stessi mantengano la propria “organizzazione” finalizzata all’esercizio dell’impresa.
Inoltre, viene ribadito, al fine di distinguere tale operazione da una semplice cessione di beni strumentali, che la prova dell’avvenuta cessione del ramo d’azienda può essere riscontrata anche se il cessionario utilizzi tali beni non negli stessi locali del cedente, ma in nuovi locali.
La cessione di singoli beni è soggetta ad IVA e può andare esente da registrazione se non sono presenti beni immobili o beni mobili soggetti a particolari formalità, mentre la cessione d’azienda o di un singolo ramo di essa è sempre soggetta a registrazione anche se a seguito di un contratto verbale, ai sensi dell’art.3,c.1, lettera b), del DPR n.131/86.
Tale registrazione, ai sensi del successivo art.15 del medesimo DPR n.131/86, va effettuata d’ufficio per i contratti verbali quando in mancanza di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando la stessa attività commerciale negli stessi locali, da modifiche nella ditta, nell’insegna, o nella titolarità dell’esercizio o da altre presunzioni gravi, precise e concordanti.
Nella vicenda in esame, il giudice del merito non aveva ritenuto possibile procedere alla registrazione d’ufficio in quanto non era stata fornita la prova della continuazione dell’attività negli stessi locali.
La Cassazione ha, però, cassato la sentenza e rinviato la causa ad altro giudice per un nuovo esame in quanto, proprio l’art.15 sopra richiamato, prevede oltre alla prova diretta della cessione d’azienda, altre due circostanze oggettive di prova indiretta dell’avvenuta cessione verbale: la prima basata sulla presunzione legale di continuazione della stessa attività negli stessi locali qualora vi sia un cambiamento nella ditta, nell’insegna o nella titolarità dell’esercizio dell’impresa; la seconda sulla presunzione semplice, nel caso siano presenti altre circostanze gravi, precise e concordanti che comprovino l’avvenuto trasferimento del complesso aziendale.
E proprio da ciò ed in conseguenza di un ragionamento logico, la Corte fa discendere che l’avvenuta cessione d’azienda non necessariamente richiede che i beni ed i diritti oggetto di trasferimento debbano essere utilizzati negli stessi locali del cedente, ma se presenti indizi gravi, precisi e concordanti, può essere riscontrata anche se l’attività d’impresa viene proseguita in nuovi locali.
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