Contenzioso su accertamenti nei confronti di società di capitali ed i loro soci e rappresentanti

News | pubblicato il 7-09-2020
a cura di Studio Gargani

Due recenti Sentenze della Corte di Cassazione hanno riguardato la materia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di società di capitali e sui possibili effetti degli stessi nei confronti dei soci e dei legali rappresentanti, amministratori o liquidatori della società.

La Sentenza n.13824 depositata in data 6 luglio 2020 ha stabilito che per poter attribuire gli utili extracontabili non dichiarati da una srl a ristretta base proprietaria, in proporzione ai soci come maggiori dividendi da essi percepiti, sia indispensabile come antecedente logico –giuridico il previo accertamento emesso nei confronti della società, ancorché, come già stabilito da precedente giurisprudenza della stessa Corte, lo stesso non sia ancora definitivo (da ultimo Sent. Cass. n.21157 del 12/09/2017).

In sostanza, alla richiesta di una maggiore IRES a carico della società di capitali accertata per utili non contabilizzati, farà seguito, in caso di una compagine societaria ristretta e non necessariamente connotata da vincoli di parentela, la richiesta di una maggiore IRPEF ai soci, proporzionalmente alle rispettive quote possedute, sulla base della presunzione di distribuzione dei dividendi occultati dalla società, similmente a quanto avviene nel caso delle società di persone.

A differenza di quest’ultima fattispecie dove, però, vige il principio del litisconsorzio necessario tra la società stessa ed i soci, nel caso oggetto della presente sentenza riguardante una società di capitali, il giudice al quale è rimesso l’accertamento nei confronti del socio, dovrà necessariamente disporre la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione del rapporto di pregiudizialità che lega i due accertamenti, non soltanto sul piano logico-giuridico, essendo le rettifiche nei suoi confronti derivanti da tale unico presupposto.

E come ribadito da costante giurisprudenza, in funzione sempre di tale rapporto di pregiudizialità, nel caso in cui fosse stata respinta la richiesta di riunione dei due processi ex art. 29 D.Lgs. n.546/92, ed anche nel caso in cui gli stessi fossero pendenti in gradi diversi, è possibile chiedere al giudice competente sul ricorso del socio di sospendere tale processo, in attesa della decisione relativa a quello della società.

Con la Sentenza n.15378 depositata in data 20 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha annullato, in quanto illegittima, una cartella di pagamento emessa nei confronti dell’ex socio unico e legale rappresentante di una srl poi messa in liquidazione sul presupposto che lo stesso fosse coobbligato in solido con la società per le maggiori imposte accertate nei confronti della stessa ex artt. 36 DPR n.602/1973 e 2495 c.c.

Ciò che prevede l’art.36 menzionato, è qualificabile come responsabilità propria ex lege; pertanto, l’obbligazione tributaria accertata a carico della società non potrà essere trasferita sulle singole persone fisiche, siano essi soci o legali rappresentanti della stessa, in assenza di un preventivo accertamento nei loro confronti che ne determini in concreto la responsabilità.

I legali rappresentanti (amministratori in carica al momento di scioglimento della società e liquidatori) saranno ritenuti responsabili delle imposte da versare all’Erario se non dimostrano di aver soddisfatto tutti i crediti tributari prima di aver proceduto all’assegnazione di beni o denaro ai soci o di aver previamente provveduto a soddisfare crediti superiori a quelli tributari.

Per i soci, la responsabilità è riscontrata nel caso di assegnazioni di beni o denaro nei due anni antecedenti la messa in liquidazione, sempre nei limiti dei crediti tributari non soddisfatti.

Costante giurisprudenza ha già qualificato tale responsabilità come solo civilistica e non tributaria, con termine di prescrizione decennale per l’accertamento della stessa e stabilito che tra la società ed il liquidatore non vige un vincolo di solidarietà; pertanto una volta estinta la prima, il processo non prosegue nei confronti del legale rappresentante, né si determina in automatico la sua responsabilità per gli eventuali debiti tributari ancora esistenti, salvo che l’Amministrazione Finanziaria provi che i ruoli posti in riscossione in cui sono stati iscritti i tributi dovuti, non siano stati soddisfatti in funzione della precedenza legale da accordare ad essi, con le attività della liquidazione.

Non avendo, però, provveduto l’Ufficio ad emettere un autonomo accertamento nei confronti dell’ex socio unico e legale rappresentante della società, al fine di determinare l’eventuale sua responsabilità ex art 36 DPR n.602/1973, ma avendogli notificato direttamente una cartella di pagamento, riferita all’accertamento emesso nei confronti della società, sulla base di un’asserita responsabilità solidale, in realtà inesistente, la Cassazione ha provveduto all’annullamento della stessa.

Contattaci subito per maggiori info!


Modulo di contatto

Compila il form


Telefono

+39 06 8077278


Fax

+39 06 8077021


Modulo di contatto







    Rispondi correttamente alla domanda.

    Accetto trattamento dati →
    Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti mediante compilazione della presente scheda saranno raccolti e trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza e solo ai fini di contatto diretto.

    * Cambi obbligatori


     Dove siamo

    Via Nicolò Tartaglia, 11, 00197 Roma

    Condividi ➤