La Sentenza della Corte di Cassazione n. 8809 depositata in data 4 marzo 2021 si è occupata del Contenzioso in materia di fatture soggettivamente inesistenti e del caso di una Srl che aveva svolto nel corso di più anni un’illecita somministrazione di manodopera ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n.276/2003 nei confronti di varie imprese del settore della ristorazione e del turismo, dissimulando tale attività attraverso la stipula di contratti di appalto di servizi ex art. 29 del medesimo D.Lgs.; la Corte, facendo seguito anche a precedenti decisioni in tal senso, ha riconosciuto la fittizietà e la simulazione di tali contratti, basando tale decisione sul fatto che la Srl si limitava alla sola gestione amministrativa dei lavoratori dislocati presso le varie imprese committenti, senza, però occuparsi dell’organizzazione dell’attività lavorativa degli stessi, che, invece, veniva diretta proprio dalle imprese utilizzatrici della manodopera.
Da tale situazione di Contenzioso in materia di fatture soggettivamente inesistenti discendeva, pertanto, il concorso tra la contravvenzione per l’intermediazione illegale di manodopera ed il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte delle società committenti secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs.n. 74/2000, che sancisce la punibilità del reato di utilizzo in dichiarazione di fatture o altri documenti inesistenti, senza distinguere se lo siano oggettivamente o soggettivamente.
Ma mentre per le imposte dirette il reato si configura in caso di inesistenza oggettiva (ovvero quando i costi indicati in fattura sono diversi da quelli effettivamente sostenuti), in ambito IVA assume rilevanza anche l’inesistenza soggettiva.
E per la Cassazione, tali fatture, aventi ad oggetto prestazioni di servizi relative a contratti di appalto, in realtà erano riconducibili alla sola somministrazione di personale ed a seguito di tale riqualificazione, ne discendeva l’inesistenza soggettiva delle stesse per la diversità del soggetto indicato in fattura rispetto a quello che effettivamente aveva svolto la relativa prestazione.
Infine, in merito al Contenzioso in materia di fatture soggettivamente inesistenti avendo riscontrato anche l’esistenza di un accordo permanente o almeno stabile tra varie società, di un’organizzazione idonea a porre in essere il reato da parte della Srl che si occupava esclusivamente della gestione dei fittizi contratti di appalto, nonché l’indeterminatezza dell’accordo criminoso stesso, per la Corte, nel caso in esame, era contestabile anche il reato di associazione a delinquere.
La successiva Sentenza della Cassazione n. 16353 depositata il 29 aprile 2020, si è occupata di un complesso caso riguardante gli acquisti e la successiva rivendita di rilevanti quantitativi di carburante soggetto all’agevolazione per uso agricolo, ma in realtà destinato all’autotrazione, da cui era derivata un’evasione sia delle accise che dell’IVA relativa. La Corte ha stabilito che, dal reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n.74/2000, discendeva un illegittimo profitto per le Società che le inserivano nella propria dichiarazione ex art. 2 del D.Lgs. n.74/2000, indipendentemente dall’esistenza di un analogo vantaggio patrimoniale da parte dell’emittente delle stesse.
In seguito alle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, mediante appostamenti, intercettazioni ed acquisizione di documenti presso i depositi di prodotti petroliferi e presso le società agricole, era stato comprovata l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti da parte dei gestori dei depositi che attestavano la vendita dei prodotti petroliferi a soggetti in realtà ignari, a fronte della presentazione di documenti falsi o contraffatti da parte di acquirenti che non disponevano dei requisiti necessari per l’acquisto agevolato, senza, peraltro, che la stessa operazione fosse registrata nei relativi libretti fiscali necessari per l’attività di controllo da parte dell’Erario, ponendo in essere in tal modo illecite forniture di carburante, da cui scaturiva l’evasione delle maggiori accise e dell’IVA a cui sarebbero state soggette in via ordinaria.
Da tale complesso schema di Contenzioso in materia di fatture soggettivamente inesistenti discendeva, oltre alla contestazione del reato di emissione e di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, anche quello di irregolarità nella circolazione di prodotti petroliferi mediante documenti soggettivamente falsi e di associazione a delinquere.
Infine, la Corte, ha ribadito che va sempre tenuto distinto il profitto conseguito dal soggetto utilizzatore delle fatture soggettivamente inesistenti (inteso come il risparmio d’imposta che gli deriva dall’inserimento delle stesse nella propria contabilità e conseguentemente nella propria dichiarazione), rispetto al vantaggio economico conseguito dall’emittente (inteso come il compenso per tale emissione), di regola molto più basso, confutando integralmente le tesi difensive anche in merito al fatto che l’emittente non avrebbe potuto conseguire nessun ingiusto profitto, in quanto già era sottoposto ad amministrazione giudiziaria al momento della consumazione del reato, ma anzi interpretando tale argomentazione come un’implicita ammissione del compimento dello stesso.
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