Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, modificato dal Senato lo scorso 16 Novembre, e passato al vaglio della Camera, sembrerebbe abbia introdotto delle semplificazioni riguardo lo Spesometro e alcuni adempimenti relativi ai registri IVA.
L’uso del condizionale è d’obbligo poiché, nonostante l’intento di alleggerire e snellire le procedure, emerge il dubbio che si tratti davvero di semplificazioni poiché applicabili solo a determinate condizioni.
Per quanto riguarda lo Spesometro, alla luce delle difficoltà riscontrate con la trasmissione dei dati relativi al primo semestre 2017, le lamentele del direttore dell’Agenzia delle Entrate, del Presidente del CNDCEC, degli intermediari e degli stessi contribuenti, hanno evidenziato la necessità di rivedere non solo la periodicità della trasmissione, ma anche il contenuto da trasmettere. Da qui la risposta del Senato riguardo dati obbligatori, soggetti obbligati e sanzioni previste per il 2017:
- A partire dal 2018 la periodicità dell’invio della comunicazione dati fatture (o Spesometro) sarà trimestrale ma è stata prevista la possibilità per il contribuente di optare, con modalità ancora da definire, per l’invio semestrale come è avvenuto nel 2017;
- E’ stata data la possibilità di cumulare i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e trasmetterli in un documento riepilogativo ma solo per un importo inferiore a 300 euro. I documenti riepilogativi, dovranno essere numerati e distinti secondo l’aliquota applicata e contenere la partita IVA del cessionario/committente o cedente/prestatore;
- Le pubbliche amministrazioni sono state esonerate dalla trasmissione ma solo delle fatture emesse verso i consumatori finali. L’esonero riguarda anche i produttori agricoli situati nelle zone montane ma solo quelli con un volume d’affari al di sotto di 7.000 euro i cui 2/3 derivano dalla cessione di prodotti agricoli;
- L’unica vera nota positiva riguarderebbe la non punibilità in caso di ritardi o errori meramente formali commessi nella comunicazione del primo semestre ma solo se corretti con una nuova trasmissione, da effettuare entro il 28 febbraio 2018, data prevista per la trasmissione dello spesometro relativo al secondo semestre 2017.
L’atra semplificazione, se così può essere definita, riguarderebbe i registri IVA. La norma originaria prevedeva l’obbligo di stampare tali registri su carta entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. È stata data ora la possibilità di considerare regolari i registri IVA di fatture di acquisto e vendita tenuti in formato elettronico, senza che sia necessaria la stampa su carta.
Tali registri, in sede di verifica, possono essere stampati su richiesta degli organi di accertamento. Una novità questa forse superflua vista la possibilità di poter eliminare i registri IVA se entrerà in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica così come previsto dal disegno di Legge di Bilancio ancora al vaglio del Parlamento.
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