La Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019 in merito alle Operazioni Straordinarie) riapre la possibilità per gli imprenditori individuali di accedere a due agevolazioni precedentemente istituite, l’estromissione degli immobili strumentali e la rivalutazione dei beni d’impresa. Riguardo l’estromissione degli immobili strumentali, tale operazione, consente di far fuoriuscire l’immobile dalla sfera imprenditoriale per farlo rientrare in quella privata del contribuente, applicando un’imposizione vantaggiosa per lo stesso.
La Circolare n.8/2019, in merito alle Operazioni Straordinarie, emanata dall’Agenzia delle Entrate, ricalca quasi completamente la precedente n.26/2016, data la quasi identità delle norme di riferimento dell’agevolazione.
I requisiti per poter usufruire di tale agevolazione sono sia di carattere soggettivo che oggettivo. Sotto il profilo soggettivo, l’imprenditore individuale deve rivestire tale qualifica sia alla data di riferimento fissata al 31/10/2018 direttamente dalla Legge e sia alla data a cui si riferiscono gli effetti dell’operazione stessa, vale a dire il 1° gennaio 2019.
Le uniche eccezioni sono previste a favore degli eredi dell’imprenditore deceduto o del donatario dell’azienda, nel caso abbiano proseguito l’attività imprenditoriale del de cuius o del donante. I requisiti oggettivi riguardano le tipologie di immobili, che possono essere quelli sia strumentali per destinazione, sia quelli per natura, confermando, inoltre, che possono essere considerati strumentali per natura anche gli immobili concessi in locazione o in comodato.
Non è ammessa, di contro, per gli immobili “merce” o per quelli non strumentali. Per quanto concerne l’efficacia dell’operazione, la stessa si attua in due fasi distinte. La prima, manifestando entro il 31 maggio 2019 mediante comportamento concludente di voler esercitare l’opzione per l’estromissione degli immobili (contabilizzandola sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili per chi opera in contabilità semplificata); la seconda, con la quale si perfeziona l’intera procedura, consiste nel riempire il prospetto della dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2019 con i dati relativi all’estromissione.
Questa seconda fase, da un lato consente di acquisire elementi certi per un’operazione che si sostanzia in una scrittura contabile che non richiede un atto pubblico come, invece, nel caso dell’assegnazione degli immobili ai soci da parte delle società, dall’altro potrebbe risultare poco attuale considerato l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica entrato in vigore dal 2019, in quanto, di regola, anche per l’estromissione è dovuta l’emissione della fattura elettronica (in questo caso autofattura) e qualora tale obbligo non fosse rispettato, sarebbe sanzionabile autonomamente senza però incidere sull’effettuazione della relativa operazione.
L’imposta sostitutiva è pari all’8{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} della plusvalenza realizzata con l’estromissione in base alla differenza tra il valore normale dell’immobile (per il quale è possibile assumere anche il relativo valore catastale, normalmente inferiore) ed il costo fiscalmente riconosciuto allo stesso al netto degli ammortamenti dedotti sino al periodo d’imposta 2018 e può essere effettuata anche qualora non emerga una plusvalenza (base imponibile) da assoggettare a tassazione.
Il versamento andrà effettuato per il 60{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} entro il 30/11/2019 e per il restante 40{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} entro il 16/06/2020. Da rilevare, infine, che il mancato o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non fa venir meno l’operazione, ma è possibile usufruire del ravvedimento operoso, o in mancanza le somme dovute saranno iscritte a ruolo ed oggetto di riscossione coattiva. Altra riapertura da parte della Legge di Bilancio 2019, riguarda la possibilità offerta per rivalutare i beni d’impresa al fine di iscrivere nell’attivo patrimoniale i maggiori valori relativi a tali beni con il versamento di un’imposta sostitutiva.
E’ possibile beneficiare di tale opportunità da parte di tutti i soggetti operanti in regime d’impresa; pertanto oltre agli imprenditori individuali (anche in contabilità semplificata), anche dalle società di capitali, dalle società di persone, dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti e dagli enti commerciali e non commerciali per i beni appartenenti all’impresa. Riguardo ai beni oggetto della rivalutazione, essi devono risultare dal bilancio d’esercizio in corso al 31/12/2017 e la rivalutazione dovrà essere effettuata nell’esercizio successivo (per i soggetti “solari”, quindi, nel bilancio dell’anno 2018).
Possono essere rivalutati tutti i beni materiali ed immateriali (tranne i beni “merce”, l’avviamento, i costi pluriennali o i beni “monetari”), come anche le partecipazioni, purché in imprese controllate o collegate ed iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. L’imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi e dell’IRAP) è pari al 16{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} per i beni ammortizzabili ed al 12{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} dei beni non ammortizzabili da calcolarsi sui maggiori valori dei beni ed andrà versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte relativo all’anno nel quale viene eseguita la rivalutazione.
Gli effetti fiscali delle Operazioni Straordinarie, per gli ammortamenti decorreranno dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione stessa (quindi considerando l’operazione compiuta nel bilancio 2018, dal 2021), mentre per le plusvalenze o le minusvalenze realizzate dall’impresa in caso di cessione a titolo oneroso o assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni rivalutati, dall’inizio del quarto periodo d’imposta successivo (dal 1° gennaio 2022).
La legge richiama poi le disposizioni valide per le precedenti rivalutazioni, relativamente alle modalità con le quali perfezionare la stessa, ovvero scegliendo di rivalutare sia il costo storico del bene e sia il corrispondente fondo ammortamento, o di rivalutare il solo costo storico del bene, o di ridurre il valore del solo fondo ammortamento.
Infine, sarà possibile procedere all’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione accantonato a riserva, pagando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} con le stesse modalità previste per l’imposta dovuta sulla rivalutazione ed una volta eseguito tale pagamento sarà possibile distribuire liberamente il saldo ai soci senza ulteriori aggravi fiscali.
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