Operazioni Straordinarie – interpello e contenzioso su cessioni e permuta di partecipazioni

News | pubblicato il 1-10-2025
a cura di Studio Gargani

Con la recente Ordinanza n.15944/2025 depositata in data 16 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto per cui nel caso di cessione di partecipazioni sociali, l’eventuale plusvalenza si intende realizzata quando si perfeziona la cessione a titolo oneroso e non nel diverso momento in cui viene liquidato il relativo corrispettivo della cessione stessa e che tale criterio si applica anche nel caso in cui sia presente una clausola cosiddetta di “earn out” (o price adjustment), che prevede il pagamento di una parte fissa del corrispettivo quando si perfeziona il trasferimento ed il successivo pagamento di un’ulteriore parte del corrispettivo solo al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola stessa, parametrato ai risultati economici conseguiti dalla società.

Tale clausola consente, infatti, un aggiustamento o rettifica del prezzo di vendita delle partecipazioni, sulla base di indicatori economici e patrimoniali conseguiti dalla società acquisita, che incidono sugli elementi originariamente assunti per la determinazione del corrispettivo stesso.

Nel caso esaminato dalla Corte, si trattava di verificare quali effetti comportassero sul prezzo della cessione le clausole di aggiustamento previste contrattualmente derivanti dalla modifica dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui capital gain realizzati (inizialmente prevista la 12,50%, poi al 20% e da ultimo al 26% sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate).

Tali plusvalenze, intese come differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione ed il costo di acquisto della partecipazione, aumentato degli oneri inerenti, se realizzate al di fuori dell’esercizio di imprese, arti e professioni, rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell’art.67, c.1, lett.c) e c-bis) del Tuir.

La Cassazione evidenzia che il momento in cui si realizza la plusvalenza, permette di determinare il regime di tassazione applicabile alla stessa; successivamente, quando viene incassato il corrispettivo, si determina il periodo d’imposta in cui il relativo reddito è assoggettato a tassazione in base al principio di cassa.

Come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il contratto di cessione della partecipazione preveda clausole di earn out, la plusvalenza si intende realizzata quando viene concluso il contratto, indipendentemente dalle successive vicende sull’adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso, tra cui l’omesso pagamento del prezzo o la sua rateizzazione.

Pertanto, si realizzerà un reddito diverso con l’incasso della parte fissa del corrispettivo al momento del perfezionamento del contratto di cessione della partecipazione ed un ulteriore reddito diverso della stessa natura, in base al principio di cassa, al momento dell’eventuale percezione dell’integrazione del prezzo, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola di price adjustment, ma applicando ad esso il regime di tassazione e l’aliquota d’imposta prevista al momento della conclusione del contratto originario, che prevedeva la clausola e le condizioni.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.180 del 7 luglio 2025 ha ribadito che all’operazione di scambio di partecipazioni attuata attraverso la permuta, si applica, per il soggetto scambiante, il regime di neutralità fiscale ai sensi dell’art.177, c.1, del Tuir, qualora alle partecipazioni ricevute in permuta sia attribuito in bilancio lo stesso costo fiscalmente riconosciuto a quelle date in permuta; diversamente si tratterebbe di un’operazione realizzativa tassata secondo il criterio generale del valore normale ex art.9 del Tuir.

Il caso oggetto di interpello prevedeva che il soggetto scambiante trasferisse mediante permuta al soggetto acquirente il 100% delle partecipazioni possedute nella società scambiata, ricevendo in cambio in parte azioni proprie della società acquirente ed in parte azioni di una società terza; lo scambiante, che intendeva suddividere il valore contabile e fiscale della partecipazione scambiata tra le azioni proprie dell’acquirente e quelle della società terza ricevute in permuta, riteneva applicabile all’operazione il regime di neutralità fiscale condizionata previsto dall’art.177, c1, del Tuir o in alternativa il regime di realizzo controllato previsto dall’art.177, c. 2, del Tuir.

Per l’Agenzia delle Entrate il regime di neutralità fiscale previsto dal c.1 è applicabile all’operazione di permuta di partecipazioni quando l’acquirente acquisti, integri o incrementi una partecipazione di controllo ex.art.2359,c.1, n.1, del Cod.Civ., attribuendo azioni proprie al soggetto scambiante e sempre che il costo fiscale delle azioni o quote date in permuta sia il medesimo di quelle ricevute in cambio.

Pertanto, solo in riferimento alla permuta tra le azioni della società scambiata e le azioni proprie della società acquirente sarebbe stato possibile applicare il regime di neutralità fiscale ex art.177, c.1, del Tuir e non in riferimento alle azioni della società terza.

Ma nel caso in esame, in realtà, era del tutto inapplicabile tale regime, in quanto lo scambiante non aveva iscritto in bilancio le partecipazioni ricevute in cambio dalla società acquirente allo stesso costo fiscale che avevano quelle della società scambiata date in permuta, ma ad un valore superiore, rendendo, quindi, l’operazione realizzativa, soggetta a tassazione ex.art.9 del Tuir.

Infine, per l’Ufficio non era applicabile neanche il regime di realizzo controllato ex art.177,c.2, del Tuir in quanto esso espressamente prevede quale presupposto un conferimento e non una permuta di partecipazioni, che si differenziano non per il risultato finale ma per le modalità con cui si realizza (nel conferimento la società conferitaria emette nuove azioni o quote da assegnare alla conferente; nella permuta, invece, la società ricevente la partecipazione nella scambiata acquista azioni proprie, permutandole poi con la stessa).

Alcune immagini usate in questo articolo sono state prese da https://www.capcut.com

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