Operazioni straordinarie: contenzioso ed interpello in materia di cessione d’azienda e ramo d’azienda

News | pubblicato il 7-12-2020
a cura di Studio Gargani

Con la risposta all’interpello n.546 pubblicata in data 12 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate, in merito alle operazioni straordinarie, ha stabilito che una eventuale vendita di marchi, disegni, formule e diritti di proprietà intellettuale collegati, insieme al magazzino, configura una cessione di ramo d’azienda se ceduti ad un terzo in modo unitario.

Una società operante nella produzione e nel commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici aveva presentato istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate al fine di valutare se, per l’operazione di acquisto dei marchi e dei diritti di proprietà intellettuale già detenuti in licenza, unitamente al magazzino della cedente, fosse configurabile una cessione d’azienda soggetta ad imposta di registro proporzionale ed esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, o delle semplici cessioni di singoli beni materiali ed immateriali soggette ad iva e ad imposta di registro in misura fissa.

Per l’istante l’operazione ricadrebbe in questa seconda ipotesi, mentre l’Agenzia delle Entrate ha affermato trattarsi di cessione di ramo d’azienda, pertanto soggetta ad imposta di registro proporzionale del 3{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}, in assenza di immobili e della specifica indicazione dei singoli valori delle varie componenti aziendali.

La motivazione di tale decisione, in merito alle operazioni straordinarie, prende lo spunto iniziale dall’art.2555 Cod.Civ., per il quale l’azienda si considera come il complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa; riconoscendo, quindi, valore essenziale all’attività di organizzazione dei singoli beni, finalizzata ad iniziare o proseguire l’attività d’impresa. Da ciò discende che non è necessario, affinché si configuri una cessione d’azienda, che tutti i suoi beni vengano ceduti, essendo sufficiente che vi sia il passaggio anche solo di una parte di essi, se tale trasferimento include l’aspetto sostanziale dell’organizzazione degli stessi per l’esercizio dell’impresa.

Nella fattispecie esaminata, i marchi, i diritti di proprietà intellettuale ed il magazzino, anche se potenzialmente erano suscettibili di una valutazione economica autonoma, proprio per il fatto che venivano ceduti contemporaneamente allo stesso cessionario ed in funzione dello stretto collegamento esistente tra gli stessi, inducevano l’Agenzia a valutarli non singolarmente, ma come una struttura organizzativa complessa, ovvero un ramo d’azienda, specialmente in considerazione dell’obiettivo perseguito dall’acquirente, di acquisire la proprietà dei beni già detenuti in licenza per addivenire allo sviluppo di marchi propri ed acquisire, così, la quota di mercato della società cedente, continuandone l’attività.

E ciò è suffragato dalla volontà di acquisire anche prodotti e marchi non più commercializzati dalla cedente, che la cessionaria vorrebbe, invece, riproporre sul mercato.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate, infine, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, per la quale si ha trasferimento d’azienda, non solamente in caso di integrale cessione dell’azienda, ma anche solo di una parte (ramo) della stessa, se i beni materiali ed immateriali che la compongono sono organizzati in modo tale da consentire autonomamente lo svolgimento di un’attività d’impresa.

Con la Sentenza della Cassazione n.26480 depositata in data 20 novembre 2020, la Corte si è occupata nuovamente del tema della solidarietà tributaria, nel caso specifico relativa al cessionario di un’operazione di cessione d’azienda, ribadendo che all’obbligato solidale non deve essere notificato obbligatoriamente l’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’obbligato principale, essendo sufficiente la notifica del solo atto esattivo, ovvero della successiva cartella di pagamento.

Tale decisione, in merito alle operazioni straordinarie, è motivata considerando che nessuna disposizione prevede espressamente l’obbligo della notifica al coobbligato solidale, dato che l’art. 42 del DPR n.600/73 riguarda il solo contribuente obbligato principale.

Tale tesi è comunque destinata a valere solo per il passato, in quanto nell’attuale sistema giuridico tributario basato sugli accertamenti esecutivi, non è più prevista l’emissione della cartella esattoriale (ma solo delle eventuali comunicazioni di ipoteca o di fermo o dell’intimazione ad adempiere) e quindi non vi sarebbe più nessun atto necessariamente notificato all’obbligato solidale.

Per la Corte la tutela del cessionario d’azienda è comunque rinvenibile attraverso il diritto di intervento a lui riservato nel contenzioso avviato dal cedente, ma tale garanzia in realtà si traduce in un intervento limitato in quanto adesivo e non litisconsortile, potendo solo fondarsi su una conferma dei motivi addotti dal ricorrente, senza aggiungerne di nuovi (a differenza di quanto avrebbe potuto fare nel caso gli fosse pervenuta una cartella di pagamento, impugnabile per tutti i vizi che avrebbe potuto opporre se gli fosse stato notificato il precedente avviso di accertamento).

Ma è di tutta evidenza che l’unico modo per garantire il diritto di difesa dell’obbligato solidale, in mancanza oggi del ruolo, è quello di consentirgli di proporre il proprio ricorso avverso l’avviso di accertamento, che dovrà, pertanto, essergli notificato come all’obbligato principale; altrimenti si troverebbe privo di tutela qualora il cedente non l’avesse impugnato, così come non potrebbe appellare la sentenza di rigetto del ricorso eventualmente presentato.

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