Novità in materia di IRAP per i lavoratori autonomi

News | pubblicato il 5-04-2019
a cura di Studio Gargani

Con la Sentenza n. 8412 del 26 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è assoggettabile all’IRAP per i lavoratori autonomi e per la parte dei compensi riconducibili ad un’attività priva del requisito organizzativo, qualora gli stessi siano fatturati con una partita iva separata, che consenta, pertanto, lo scorporo delle varie categorie di ricavi conseguiti.

Tale vicenda era partita dal mancato riconoscimento del rimborso dell’IRAP pagata da un professionista in relazione all’attività svolta come membro di alcuni collegi sindacali, fatturata con la partita iva individuale e non con quella dell’associazione professionale; il commercialista, ritenendo mancasse il presupposto dell’autonoma organizzazione aveva, quindi, proposto ricorso a fronte del diniego del rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale adita, accoglieva parzialmente il ricorso e successivamente la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello proposto dall’Ufficio, giustificando il mancato assoggettamento all’IRAP del professionista per i compensi percepiti come membro dei collegi sindacali, in quanto fatturati in modo separato rispetto a quelli relativi all’attività svolta come dottore commercialista (assoggettati, invece, al tributo) ed in assenza di utilizzo di qualsiasi forma organizzativa.

Nonostante ciò l’Ufficio ricorreva in Cassazione sostenendo che anche tale attività svolta con partita iva individuale era comunque collegata a quella svolta in forma associata, anche per la coincidenza della sede e della struttura organizzativa.

Ma per la Sentenza in oggetto l’attività di Sindaco era da attribuire alle sole capacità personali del professionista che aveva comprovato per il suo svolgimento, l’assenza dell’utilizzo di qualsiasi struttura organizzativa, di dipendenti o collaboratori e spese per immobili, ribadendo che non può essere assoggettato all’IRAP il compenso derivante da una specifica attività priva del requisito organizzativo; cosa che nel caso di specie era stata dimostrata anche attraverso l’utilizzo di una partita iva separata rispetto a quella utilizzata per lo svolgimento dell’attività professionale in forma associata.

E proprio relativamente a ciò, le numerose controversie sorte dall’introduzione dell’IRAP circa la sussistenza dell’autonoma organizzazione (condizione necessaria per l’assoggettamento al tributo) potrebbero trovare una soluzione definitiva con il Disegno di Legge sulle semplificazioni (Atto Camera n.1074), attualmente in corso di discussione, attraverso la previsione di presupposti oggettivi in presenza dei quali non si configurerebbe il requisito sopra indicato.

Fino ad oggi, infatti, le soluzioni alle controversie giudiziali insorte su tale questione, non sono state sempre uniformi, specialmente in merito alla presenza di spese di lavoro dipendente e/o per collaboratori o per beni strumentali oltre una determinata soglia (proprio perché non individuate con un valore oggettivo, ma con la semplice indicazione di non avvalersi di lavoro altrui oltre l’impiego di un dipendente con mansioni meramente generiche o di segreteria o di beni strumentali non eccedenti il minimo essenziale per lo svolgimento dell’attività).

Uno degli emendamenti al Decreto semplificazioni prevede ora espressamente che “non sussiste l’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP nel caso del lavoratore autonomo con un volume d’affari inferiore a 150.000 euro e qualora le spese per lavoratori dipendenti, collaboratori terzi e beni strumentali non siano superiori complessivamente al 75{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} dei compensi percepiti e comunque non venga utilizzato per lo svolgimento dell’attività più di un dipendente a tempo pieno o due a tempo parziale”.

E’ da evidenziare che tale disposizione si riferisce esclusivamente ai lavoratori autonomi, intesi come esercenti arti e professioni ai sensi dell’art.53 TUIR e non anche agli imprenditori individuali. Infine, tutti i sopra indicati parametri oggettivi per l’esonero dall’assoggettamento all’IRAP devono coesistere; per quanto riguarda il volume d’affari va verificato per l’anno in cui si ritiene non dovuta l’imposta, mentre per ciò che concerne le spese di lavoro dipendente e le consulenze a terzi vi si devono ricomprendere anche i compensi per redditi “assimilati” al lavoro dipendente e quelli corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, ancorché la disposizione non li richiami, in quanto comunque equiparabili a quelli espressamente previsti.

Contattaci subito per maggiori info!


Modulo di contatto

Compila il form


Telefono

+39 06 8077278


Fax

+39 06 8077021


Modulo di contatto







    Rispondi correttamente alla domanda.

    Accetto trattamento dati →
    Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti mediante compilazione della presente scheda saranno raccolti e trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza e solo ai fini di contatto diretto.

    * Cambi obbligatori


     Dove siamo

    Via Nicolò Tartaglia, 11, 00197 Roma

    Condividi ➤