Contenzioso: omesso versamento IVA e causa di non punibilità del reato per particolare tenuità

News | pubblicato il 4-05-2019
a cura di Studio Gargani

Recentemente la Corte di Cassazione ha emesso due Sentenze riguardanti il reato previsto dall’art.10-ter del D.Lgs. n.74/2000 (omesso versamento IVA), soffermandosi sulla presenza della soglia di punibilità e sulla possibilità di applicare anche in tali fattispecie la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale per particolare tenuità dell’offesa in caso di superamento della soglia stessa.

Al fine di inquadrare bene la questione va preliminarmente ricordato il contenuto dei due articoli appena richiamati:

  • L’art.10-ter del D.Lgs. n.74/2000 prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a duecentocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta;
  • L’art.131-bs del codice penale, introdotto con il D.Lgs. n.28/2015, stabilisce, invece, la non punibilità per i reati per cui è prevista una pena detentiva non superiore ai 5 anni, o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva, quando l’offesa è di particolare tenuità ed il comportamento tenuto dal contribuente non sia abituale, tenuto conto delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo arrecato ai sensi dell’art.133,c.1 del codice penale.

Con la Sentenza n.12906 depositata il 25 marzo 2019, la Corte di Cassazione si è occupata del caso di un imprenditore condannato in appello alla reclusione per l’omesso versamento IVA del 2009 per un importo pari a 259.657 euro (pertanto, superiore alla soglia dell’art.10-ter D.Lgs.n.74/2000).

Ebbene, la Corte ha riconosciuto le ragioni addotte dalla difesa in merito al fatto che la soglia era stata superata di poco (meno del 4{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}, che denotava la particolare tenuità del fatto) e, cosa altrettanto importante, per un solo anno d’imposta (a testimonianza della non abitualità del comportamento del contribuente).

Richiamando a sostegno della decisione anche le precedenti Sentenze SS.UU. n.13681/2016 e n.13218/2015, secondo le quali la causa di non punibilità poteva operare solo in caso di omissione del versamento per un importo vicinissimo alla soglia, in quanto il grado di offensività che determina il reato era già stato valutato dal legislatore fissando la soglia oltre la quale vi è la rilevanza penale.

Anche la Sentenza della Corte di Cassazione n.15020 depositata il 5 aprile 2019 ribadisce che, in caso di superamento della soglia dell’omesso versamento IVA per un importo di oltre 250.000 euro per periodo d’imposta, occorre valutare la condotta nella sua interezza al fine di poter procedere all’applicazione dell’art.131-bis del codice penale.

Pertanto bisognerà dapprima verificare che effettivamente il mancato versamento dell’imposta sia vicinissimo alla soglia e solo successivamente si potrà procedere ad analizzare anche gli altri indici-requisiti della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo.

Anche in tal caso, un contribuente era stato condannato nei gradi precedenti a quattro mesi di reclusione per non aver versato, sulla base della dichiarazione annuale, l’IVA per un importo di 252.092 euro.

La Cassazione ha, però, confermato che nessuna conclusione va tratta in astratto senza valutare le singole situazioni e considerando automaticamente la soglia come limite invalicabile dell’irrilevanza penale del danno provocato all’Erario dall’omesso versamento dell’imposta dovuta.

Pertanto, ha provveduto ad annullare con rinvio la Sentenza della corte di merito, in quanto nel caso in esame i soli 2.092 euro eccedenti la soglia prevista dall’art. 10-ter del D.Lgs.n.74/2000 facevano propendere per l’applicazione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art.131-bis del codice penale.

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