Abolita la carta carburanti per i soggetti titolari di partita IVA

News | pubblicato il 5-02-2018
a cura di Studio Gargani

Dal 1 luglio 2018 addio alla carta carburanti per i soggetti titolari di partita IVA relativamente ai mezzi aziendali, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia quelli a deducibilità ridotta.

L’art.1 comma 992 della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) ha stabilito,a decorrere dal 1/7/2018, che la deducibilità delle spese relative al carburante è ammessa, oltre al rispetto delle condizioni ex art 164 comma 1 del TUIR, solo se il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Ai fini IVA dal 1/07/2018 la detrazione è ammessa solo in presenza del pagamento mediante carte di credito, carta di debito, carte prepagate ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con opposto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In base alle nuove disposizioni, i soggetti titolari di partita Iva non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.

Si tratta di una disposizione volta a limitare sempre più l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazione illegittimi.
Da un punto di vista operativo l’impatto pratico di questa modifica potrebbe comportare alcuni problemi per l’utilizzo della carta carburanti per i soggetti titolari di partita IVA.

Le carte di credito, di debito e prepagate da utilizzare, infatti, dovranno essere intestate al soggetto Iva acquirente con la conseguenza che in presenza di uno o più mezzi aziendali bisognerà, avere a disposizione più carte.

Da ultimo si evidenzia che se il cessionario è un soggetto passivo d’imposta sarà necessario il rilascio della fattura elettronica da parte dei soggetti che cedono carburanti e lubrificanti per autotrazione.
Nel caso, quindi, di cessione di benzina o gasolio effettuato tra i soggetti passivi Iva, fatture e note di variazione dovranno essere emesse, dal primo luglio 2018, solo in formato elettronico e utilizzando obbligatoriamente, per il loro invio, il sistema di interscambio, su cui già vengono appoggiate le fatture elettroniche inviate alla PA.

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