Operazioni Straordinarie: interpello in materia di conferimento di partecipazioni ed abuso del diritto

News | pubblicato il 24-02-2026
a cura di Studio Gargani

La recente risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n.42, pubblicata in data 18 febbraio 2026, ha analizzato un’operazione di conferimento di partecipazioni in una holding, con successiva donazione delle quote detenute nella stessa da parte del padre ai figli, dal punto di vista dell’eventuale abuso del diritto.

La fattispecie esaminata dall’Amministrazione Finanziaria riguardava due società: la prima posseduta da due fratelli, ognuno con una quota del 50% che svolgeva attività di costruzione immobiliare e la seconda posseduta dal padre al 48,8% e sempre dai due figli entrambi al 25,6% che svolgeva attività d’impresa nel settore del commercio al dettaglio ed all’ingrosso di prodotti petroliferi; con i tre soci intenzionati a procedere alla riorganizzazione aziendale delle stesse; in una prima fase con la costituzione di una holding di partecipazione, sotto forma di srl, nella quale far confluire mediante conferimento in regime di realizzo controllato ai sensi dell’art.177, comma 2, del TUIR, il totale delle loro partecipazioni possedute nelle due società ed in seguito con la donazione da parte del padre ai due figli della nuda proprietà delle quote da lui ricevute nella holding con il precedente conferimento.

Innanzi tutto va rilevato, che la donazione delle quote dal padre ai figli non può godere dell’esenzione dal versamento dell’imposta di donazione ex art.3, comma 4-ter, del D.Lgs. n.346/90, non essendo una quota di controllo ed inoltre, come anche da precedenti di prassi conformi della stessa Agenzia delle Entrate, trattandosi solo della nuda proprietà delle stesse non consente, a meno di patti ulteriori tra le parti, al donatario l’esercizio del diritto di voto e di accedere al beneficio.

Gli istanti richiedevano all’Ufficio principalmente se la sequenza di operazioni descritte potesse ricadere nell’abuso di diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 212/2000.

Tale articolo configura abuso del diritto quando una o più operazioni, prive di sostanza economica (ovvero inidonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali), ancorché poste in essere nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Non si considerano però abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente; infine viene confermata la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

Affinché vi possa essere l’abuso del diritto, i presupposti del vantaggio fiscale indebito, dell’assenza di sostanza economica e dell’essenzialità del vantaggio fiscale devono essere presenti congiuntamente, escludendolo, anche in mancanza di uno solo di essi.

In base a ciò, gli istanti evidenziavano che la riorganizzazione aziendale perseguiva la finalità di gestire unitariamente come un gruppo le società oggetto del conferimento, ottimizzando l’utilizzo delle risorse economiche derivanti dalla gestione delle singole società, accentrandone la governance ed evitando i conflitti, anche prevenendoli attraverso l’inserimento nello statuto della holding di una specifica clausola antistallo.

Nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate riconosceva l’esistenza del vantaggio fiscale indebito a seguito della donazione della nuda proprietà delle partecipazioni della holding dal padre ai figli, avvenuta dopo il conferimento a realizzo controllato, in quanto si realizzava un risparmio fiscale relativo all’imposta di donazione.

Infatti, se fosse stata donata la nuda proprietà delle partecipazioni della società di commercio di prodotti petroliferi posseduta prima del conferimento, l’imposta sarebbe stata commisurata al Patrimonio Netto della stessa, maggiore rispetto a quello della holding.

E tale vantaggio fiscale è da considerarsi indebito per l’Ufficio, in quanto il riferimento al Patrimonio Netto per determinare il valore delle partecipazioni e conseguentemente la base imponibile dell’imposta di donazione previsto dall’art.16 del D.Lgs. n.346/90, ha lo scopo di semplificare il processo valutativo, ma pur sempre rispettando il principio della capacità contributiva.

L’Amministrazione Finanziaria, nel caso oggetto di interpello, esclude, però, che sussista l’abuso del diritto, ritenendo che le operazioni non siano prive di sostanza economica, in quanto poste in essere non sono al fine di realizzare un vantaggio fiscale indebito, ma a conferma di quanto indicato dagli istanti, anche per la riorganizzazione aziendale e la gestione unitaria delle società, prefigurando anche un graduale passaggio generazionale del controllo dal padre ai figli; finalità che altrimenti non potrebbero essere realizzate solo donando le quote della società posseduta prima del conferimento.

Alcune immagini usate in questo articolo sono state prese da https://www.capcut.com

Contattaci subito per maggiori info!


Modulo di contatto

Compila il form


Telefono

+39 06 8077278


Fax

+39 06 8077021


Modulo di contatto







    Rispondi correttamente alla domanda.

    Accetto trattamento dati →
    Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti mediante compilazione della presente scheda saranno raccolti e trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza e solo ai fini di contatto diretto.

    * Cambi obbligatori


     Dove siamo

    Via Nicolò Tartaglia, 11, 00197 Roma

    Condividi ➤