Con la risposta all’interpello n.354 del 20 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato, come già in precedenti risposte, che non è riscontrabile l’abuso del diritto ex art.10-bis della L.n.212/2000, relativamente ad un’operazione di scissione parziale, con assegnazione da parte della società scissa al proprio socio unico in qualità di beneficiaria, di singoli asset composti da diverse partecipazioni, immobili e marchi.
In sostanza, ai fini delle imposte dirette, viene ribadito che il principio di neutralità fiscale delle scissioni ai sensi dell’art.173 del TUIR, si applica sia in caso l’operazione riguardi un ramo d’azienda autonomo, sia singoli beni, purché non venga perseguito un vantaggio fiscale indebito e la beneficiaria non goda di un regime fiscale privilegiato.
E’ condizione necessaria, inoltre, che i beni mantengano la continuità dei valori fiscali e non fuoriescano dal regime d’impresa, né vengano assegnati a società non operative o di mero godimento, al solo fine di usufruire del regime di neutralità, rinviando in tal modo indefinitamente la tassazione in capo ai soci delle plusvalenze latenti sui beni stessi o sulle riserve di utili.
Nel rispetto di tali condizioni, per quanto riguarda l’imposta di registro, la scissione sarà assoggettata all’importo di 200 euro in termine fisso, mentre per l’IVA la stessa rientrerà tra le operazioni fuori campo, ai sensi dell’art. 2, c.3, lett. f), del D.P.R. n.633/1972.
Infine, la società beneficiaria dovrà procedere, qualora ricorrano i presupposti ex art.19-bis2, c.7, D.P.R. n.633/1972, alla rettifica della detrazione IVA sui beni ammortizzabili acquisiti a seguito della scissione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, secondo quanto stabilito dalla norma, tenendo presente la data in cui i beni stessi sono stati acquisiti dalla società scissa, che dovrà fornire, pertanto, i dati necessari per tale valutazione.
Con la successiva risposta all’interpello n.368 del 4 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di una scissione parziale a favore di due società beneficiarie, in relazione al trasferimento alle stesse del credito IRAP maturato dalla società scissa, originato da maggiori versamenti d’imposta derivanti dalle dichiarazioni precedenti, stabilendo che lo stesso dovesse essere considerato una “posizione soggettiva”, non connessa, specificatamente o per insiemi, ad elementi direttamente individuabili del patrimonio scisso e che, quindi, dovrebbe ripartirsi tra le beneficiarie e la società scissa, in funzione delle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferito o rimasto ai sensi dell’art.173, c.4, del TUIR.
In forza di quanto stabilito da tale articolo, infatti, a seguito di un’operazione di scissione parziale, dalla data in cui la stessa ha efficacia, le beneficiarie subentrano nelle posizioni soggettive della scissa, tra cui rientrano i crediti d’imposta dalla stessa maturati in precedenza, proporzionalmente alla quota di patrimonio netto trasferito rispetto a quello rimasto in capo alla scissa; regola derogabile solo se esse siano direttamente afferenti ad elementi specificatamente individuabili del patrimonio scisso, nel qual caso seguirebbero integralmente questi ultimi presso i rispettivi titolari.
La stessa Agenzia delle Entrate, precedentemente, aveva individuato le posizioni soggettive rilevanti ai fini fiscali, suscettibili di essere trasferite per mezzo di un’operazione di scissione parziale, in tutte quelle situazioni giuridiche attive e passive, non limitate ai soli crediti o debiti d’imposta, preesistenti alla data di efficacia della scissione, collegate ad elementi del patrimonio oggetto di scissione e divisibili tra i soggetti che vi prendono parte.
Nella fattispecie oggetto della risposta all’interpello, si evidenzia che il trasferimento del credito, secondo l’Amministrazione Finanziaria, risulta possibile in quanto posto in essere nell’ambito di una scissione, ovvero di un’operazione che è regolamentata da norme specifiche che consentono la continuità civilistica e la neutralità fiscale, nonché il subentro da parte dell’avente causa, nella titolarità delle posizioni giuridiche del dante causa.
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