Operazioni Straordinarie: contenzioso su responsabilità in caso di scissione e cessione d’azienda

News | pubblicato il 10-06-2025
a cura di Studio Gargani

Con la Sentenza della Cassazione n.6675, depositata in data 13 marzo 2025, la Corte ha disposto che per poter qualificare come operazione abusiva l’iscrizione di un atto di scissione, è necessaria la dimostrazione che vi sia un’alterazione significativa della finalità a cui l’atto è finalizzato rispetto a quella prevista dalla legge, che non può, però mai ravvisarsi nella decisione di posticipare gli effetti civilistici di un atto di scissione, al fine di beneficiare di una normativa fiscale più favorevole, considerando tale facoltà, pertanto, come un’opzione legittima.

Perché vi sia l’abuso del diritto, quindi, non è necessario che vi sia necessariamente una violazione in senso formale, ma esso si può verificare quando l’autonomia concessa alle parti trovi attuazione attraverso un atto che risulti stravolto o finalizzato ad obiettivi diversi rispetto a quelli previsti dal legislatore.

In relazione alle diverse responsabilità, nel caso della scissione parziale, l’art.2506-bis, c.3, Cod.Civ., prevede, a tutela dei creditori, che degli elementi del passivo la cui assegnazione non risulta dal progetto di scissione, ne rispondono solidalmente la società scissa e la beneficiaria (quest’ultima nel limite del valore effettivo del patrimonio netto attribuitole).

Per la Cassazione, quindi, l’unica possibilità perché si possa escludere la responsabilità solidale della beneficiaria verso i creditori, è che il progetto di scissione individui in modo certo la destinazione delle varie poste del passivo, nei confronti della società scissa o della beneficiaria; eventualmente le stesse potranno poi stabilire nei loro rapporti interni una modalità di distribuzione basata sul criterio di pertinenza.

Infine, la Corte, proprio in virtù del fatto che la responsabilità solidale tra scissa e beneficiaria si genera relativamente agli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile in modo certo dal progetto di scissione, stabilisce anche che il limite di tale responsabilità della beneficiaria, commisurato al valore effettivo del patrimonio netto assegnato ad essa, deve essere calcolato come somma algebrica delle sole poste attive e passive presenti nel progetto stesso ed in quanto tali escluse dalla corresponsabilità solidale ex art. 2506-bis, c.3, Cod.Civ.; senza prendere in considerazione quelle non presenti, in quanto, altrimenti si ridurrebbe la garanzia dei creditori prevista dalla norma.

La Cassazione si è poi occupata anche della responsabilità del cessionario d’azienda ai sensi dell’art.2560, c.2, Cod.Civ., in relazione ai debiti dell’azienda ceduta, stabilendo con la Sentenza n.14020 del 26 maggio 2025, che affinché la stessa operi, tali debiti devono risultare iscritti nei libri contabili obbligatori dell’azienda ceduta; escludendosi nel diverso caso in cui la consapevolezza della loro esistenza fosse stata riscontrata in altro modo.

Per la Corte, quindi, l’iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori dell’azienda ceduta è da considerarsi elemento costitutivo della responsabilità del cessionario, stante il carattere eccezionale della norma richiamata. L’art.2560, c.1, Cod.Civ., stabilisce, infatti, che l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Successivamente, al c.2, stabilisce che, in caso di trasferimento di un’azienda commerciale, risponde di tali debiti anche il cessionario, se risultano dai libri contabili obbligatori.

Tale statuizione era stata intesa da costante giurisprudenza, come ribadito dalla Sentenza in esame; pertanto, la diversa conoscenza dei debiti da parte del cessionario non poteva essere considerata sufficiente per fondare la sua responsabilità (ad eccezione dell’eventuale accollo degli stessi da parte dell’acquirente), essendo la norma a carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica.

E’ però da notare che in precedenza la stessa Corte aveva avallato l’applicazione dell’art.2560, c.2, Cod.Civ. (responsabilità solidale del cessionario), anche in assenza dei debiti iscritti nei libri contabili obbligatori, in caso di cessione avvenuta in frode ai creditori, sulla base della finalità della norma, posta a tutela dei creditori.

In sostanza, dovendo l’acquirente conoscere in modo certo i debiti per i quali deve rispondere, l’eventuale consapevolezza degli stessi avvenuta anche in altro modo, faceva venir meno il requisito dell’iscrizione nelle scritture contabili obbligatorie.

Nella fattispecie in esame, la Cassazione ha interpretato l’art.2560 nel complesso, ovvero tenendo conto del fatto che stabilisce i rapporti con i creditori dell’azienda ceduta e non la sorte dei debiti della stessa.

Ed infatti, al c.1, permane la responsabilità soggettiva del cedente nei confronti dei creditori, salvo non venga espressamente liberato; mentre al c.2, è inserita una eccezione alla regola generale della responsabilità per i debiti legata a chi li assume, disponendo anche quella ex lege dell’acquirente, purché risultino dai libri contabili obbligatori.

In tal modo si bilanciano i diversi interessi, sia del cessionario, che non deve rispondere di debiti di cui non era a conoscenza; sia dei creditori del cedente, al fine di aumentare la propria garanzia patrimoniale con un altro soggetto eventualmente obbligato all’adempimento; sia anche dei creditori del cessionario successivi alla cessione, che devono poter fare affidamento sulla situazione risultante nelle scritture contabili.

Alcune immagini usate in questo articolo sono state prese da https://www.capcut.com

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