La L. 30/12/2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato alcuni requisiti per l’accesso ed alcune delle cause ostative per poter utilizzare il regime forfettario di determinazione del reddito.
La modifica più rilevante per l’accesso al nuovo regime riguarda l’innalzamento della soglia di ricavi o compensi derivanti dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo. In precedenza, la L.190/2014 istitutiva del regime forfettario, prevedeva soglie massime di ricavi e di compensi differenziate in base al settore di attività, successivamente innalzate (ma con limite massimo che non superava i 50.000,00 euro, solo per alcune tipologie di attività); con la legge di Bilancio 2019, invece, si prevede una soglia unica dei ricavi e compensi pari a 65.000,00 euro, qualunque sia l’attività svolta .
Rimane fermo che tale nuovo limite va comunque verificato relativamente ai ricavi e compensi incassati nell’anno precedente a quello di accesso al regime agevolato, applicando il criterio di determinazione del reddito previsto dal proprio regime fiscale (competenza o cassa); va ragguagliato all’anno in caso di inizio dell’attività in corso d’anno; non si computano gli eventuali maggiori ricavi e compensi da adeguamento agli studi di settore o agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, mentre andranno computati i ricavi e compensi derivanti da un’attività cessata, diversa da quella iniziata con il regime forfettario nell’anno successivo; infine, in caso di esercizio di più attività con diversi codici ATECO, andrà fatta la somma dei ricavi e dei compensi delle varie attività. Qualora la soglia venga superata per qualsiasi importo, si uscirà dal regime agevolato dall’anno successivo allo sforamento.
Un’altra novità importante è la rimozione delle precedenti soglie riferite sia al sostenimento di spese di lavoro dipendente o per collaboratori nell’anno precedente (5.000,00 euro) e sia al valore dei beni strumentali posseduti (20.000,00 euro), che non dovranno più essere, pertanto, tenute in considerazione in sede di valutazione dei requisiti per l’accesso e per la permanenza nel regime.
Rimangono, invece, invariate: le modalità di determinazione del reddito sulla base dei coefficienti di redditività previsti per le varie tipologie di attività, così come l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista al 5{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, successivamente aumentata al 15{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}; l’esclusione da IVA e dagli adempimenti relativi (dichiarazioni e comunicazioni); la riduzione dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti e le semplificazioni fiscali e contabili (i “forfettari” non operano e non sono soggetti a ritenute, non sono soggetti a studi di settore/parametri/ISA, non devono registrare le fatture emesse o ricevute ma solo conservarle, sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dall’obbligo di fatturazione e conservazione elettronica ecc.).
Tra le cause ostative al regime, oltre a quelle già previste (residenza fiscale all’estero, contemporaneo possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali o srl in regime di trasparenza, utilizzo di regimi speciali IVA o di altri regimi di determinazione forfettaria del reddito, compimento di cessioni di fabbricati o loro porzioni, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, in via esclusiva o prevalente), la Legge di bilancio 2019 ha previsto che non potranno accedervi coloro che contemporaneamente possiedono partecipazioni in imprese familiari e coloro che controllano, direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella della persona fisica operante in regime forfettario (queste condizioni, per le srl non in regime di trasparenza, devono sussistere entrambe, affinché operi la causa ostativa all’accesso).
In vigenza del precedente regime forfettario, era ammessa la cessione della partecipazione prima dell’inizio della nuova attività o prima dell’accesso al regime agevolato anche nel corso del stesso periodo d’imposta, in quanto il soggetto, alla fine dell’anno, non sarebbe stato titolare di reddito di partecipazione oltre quello di lavoro autonomo o d’impresa, assoggettato ad imposta sostitutiva. Per tale indicazione fornita dalla Circolare 10/2016 dell’Agenzia delle Entrate, andrebbe, però, chiarito se possa ancora ritenersi valida alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.
Infine, anche per valutarne la convenienza, va tenuto in debito conto che in caso di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello forfettario, il contribuente dovrà rettificare l’iva su tutti i beni e servizi acquistati e non ancora ceduti o utilizzati (comprendendo, quindi, sia le rimanenze di magazzino al 31/12, che i beni strumentali).
Per i beni strumentali la rettifica non andrà effettuata se sono trascorsi più di 5 anni dalla data di entrata in funzione o 10 anni nel caso di un immobile o per quelli di costo unitario inferiore ai 516,46 euro o con coefficiente di ammortamento superiore al 25{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} (tranne per quei beni non ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime forfettario per i quali non sono ancora state effettuate le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento).
Una volta individuati i beni si dovrà procedere alla rettifica dell’Iva detratta al tempo dell’acquisto nella prima dichiarazione Iva annuale che il contribuente deve effettuare dopo esser passato nel regime forfettario (relativa all’ultimo anno di applicazione del regime precedente) e dovrà procedere al relativo versamento secondo le modalità previste per il versamento del saldo Iva derivante dalla dichiarazione.
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