Operazioni Straordinarie – Interpello e contenzioso in materia di scissioni

News | pubblicato il 10-11-2025
a cura di Studio Gargani

In data 21 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n.219, si è occupata del caso prospettato da una società in merito all’utilizzo di un saldo attivo di rivalutazione in sospensione d’imposta per la copertura delle perdite iscritte in bilancio da parte della società istante.

Quest’ultima, a seguito di un’operazione di scissione, aveva ricevuto in qualità di beneficiaria, due partecipazioni, iscrivendo a fronte di tale apporto ai sensi dell’art.173 del TUIR, nel proprio patrimonio netto, il capitale sociale, una riserva di capitale ed un saldo attivo di rivalutazione effettuata dalla scissa.

Tale saldo attivo di rivalutazione è considerato una riserva in sospensione d’imposta “moderata”, ovvero tassabile solo nel caso di distribuzione ai soci, a differenza delle riserve in sospensione d’imposta “radicali”, tassabili in ogni caso in cui siano cancellate dal bilancio.

Nel caso oggetto di interpello, la beneficiaria aveva inizialmente iscritto le partecipazioni al criterio del costo, procedendo poi ad una prima svalutazione dovuta a perdita di valore durevole delle stesse; successivamente, a seguito dell’adozione del criterio del patrimonio netto, sono seguite due ulteriori svalutazioni del loro valore, sia in sede di prima applicazione dell’OIC 29, sia per l’applicazione del metodo stesso, sulla base dei relativi risultati di esercizio delle partecipate.

Da tutto ciò erano derivate perdite ingenti riportate a nuovo dall’istante, che voleva provvedere alla loro copertura.

Prioritariamente va ricordato che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di copertura delle perdite, l’utilizzo delle poste di patrimonio netto deve seguire un preciso ordine, partendo da quelle liberamente disponibili per giungere solo dopo a quelle vincolate, come le riserve in sospensione d’imposta (e nel caso in esame tale ordine era rispettato, in quanto l’istante le avrebbe utilizzate solo per ultime).

In merito all’imponibilità o meno dell’utilizzo delle riserve in sospensione d’imposta a copertura delle perdite, in una precedente risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che fossero comunque tassabili, salvo poi con una successiva circolare considerare tassabili solo gli utilizzi di tali riserve che determinano direttamente o indirettamente la loro attribuzione ai soci.

Pertanto, l’Ufficio, ha condiviso la soluzione prospettata dall’istante, ovvero, che l’utilizzo del saldo attivo di rivalutazione iscritto in bilancio a copertura delle perdite, senza che sia in alcun modo riconducibile ad una distribuzione ai soci, non è soggetto ad imposta.

La Sentenza della Corte di Cassazione n.26784 depositata in data 6 ottobre 2025, ha riguardato la responsabilità di una società beneficiaria di una scissione, relativamente ai debiti tributari della società scissa.

Per quanto riguarda la portata della responsabilità, la regola generale prevista dall’art.2506-quater, c.3, Cod. Civ., prevede espressamente che ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa, non soddisfatti dalla società a cui fanno carico.

In base a ciò la società beneficiaria può essere chiamata a soddisfare un debito rimasto in capo alla società scissa, dato che prima della scissione era garantito anche dal suo patrimonio, solo nei limiti del patrimonio ad essa effettivamente trasferito a seguito della scissione, senza dover utilizzare altri elementi patrimoniali propri, estranei, di fatto, al debito sorto prima della scissione.

Tale regola civilistica è stata spesso disattesa dall’Agenzia delle Entrate che ha emesso avvisi di accertamento (indirizzati solo alla scissa) e cartelle di pagamento nei confronti di tutte le società coinvolte nelle operazioni di scissione, senza tener conto dei limiti patrimoniali di cui sopra, sulla base dell’art.173, c.13 del TUIR, che prevede che le società beneficiarie, sono responsabili in solido delle imposte, delle sanzioni, degli interessi della scissa, senza che sia previsto nessun limite.

(Come stabilito anche dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n.90 del 26/04/2018, che ha giustificato la responsabilità illimitata delle beneficiarie per i debiti tributari della scissa, in considerazione della finalità di attuare il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione).

Anche per la Cassazione, nella Sentenza in esame (peraltro in assenza di contestazione sul punto della ricorrente), relativamente ai debiti tributari, prevale la norma del TUIR rispetto a quella del Cod.Civ. riferita ai debiti ordinari.

La beneficiaria, però, lamentava il fatto che l’unico atto a lei notificato era stato la cartella di pagamento (e non l’avviso di accertamento) dalla quale non si evinceva in modo puntuale il fondamento e le ragioni della pretesa tributaria.

Per la Corte, la cartella di pagamento era comunque sufficiente ad illustrare le motivazioni della pretesa tributaria, in considerazione del fatto che la beneficiaria era un soggetto a consapevole della situazione debitoria della scissa, anche sulla base di quanto disposto sempre dall’art.173, c.13 del TUIR che stabilisce la facoltà per le società coobbligate di partecipare ai procedimenti della scissa e di conoscerne gli atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione (ribaltando i primi due gradi di giudizio che, invece, avevano dato ragione alla ricorrente).

Infine, neanche il fatto che l’avviso di accertamento era stato notificato alla scissa prima dell’operazione di scissione e quindi dell’esistenza della beneficiaria ha influito sulla decisione, dovendo la beneficiaria conoscere la situazione debitoria della scissa, senza poter eccepire la mancata conoscenza dell’avviso di accertamento antecedente alla cartella.

Alcune immagini usate in questo articolo sono state prese da https://www.capcut.com

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