Nuovi documenti nell’appello tributario – sent.Corte Costituzionale 199/2017

News | pubblicato il 15-12-2017
a cura di Fabio Mancinetti

La sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 14 luglio 2017 ha respinto tutte le censure di incostituzionalità sollevate dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli sull’art.58, comma 2 D. Lgs. 546/1992, relativamente alla produzione di nuovi documenti durante l’appello nel processo tributario.

Il contenzioso originava da un preavviso di fermo amministrativo per un’autovettura, in seguito a varie cartelle di pagamento per tributi erariali e comunali; il contribuente aveva proposto ricorso adducendo, tra gli altri motivi, la mancata notifica delle cartelle stesse richiamate nel preavviso e la CTP di Napoli adita accoglieva il ricorso provvedendo ad annullare il preavviso di fermo. L’Agente della Riscossione impugnava la sentenza e produceva solo in appello la documentazione che attestava l’avvenuta notifica delle cartelle.

Per la CTR di Napoli, l’art.58 sopra richiamato (che prevede al comma 2 che “E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” nel giudizio di appello davanti alle Commissioni Tributarie Regionali), contrastava sia con i principi costituzionali del diritto di difesa e della parità di trattamento e sia con quanto previsto dallo stesso comma 1 (ovvero che il giudice in appello non può disporre nuove prove, salvo che lo ritenga indispensabile ai fini della decisione della causa o che la parte non dimostri di non averle potute produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile). Per tale motivo con l’ordinanza n.943/32/16 depositata il 06/05/2016, richiedeva alla Corte Costituzionale di decidere sulle eccezioni di incostituzionalità sollevate.

Fino alla decisione della Consulta, la giurisprudenza di legittimità aveva interpretato la norma nell’accezione più ampia, ovvero che non vi erano limiti alla produzione nel giudizio d’appello di qualsiasi documento, anche nuovo e/o già disponibile in primo grado ed anche in caso di mancata costituzione in giudizio della parte che successivamente lo produca.

Tale facoltà era ed è invece preclusa nell’ambito del processo civile dall’art.345 c.p.c. (“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”).

Ma già la Cassazione aveva sempre considerato l’art.58, c.2 del D. Lgs. 546/1992 norma speciale (e pertanto prevalente) rispetto all’art.345 c.p.c.
La Corte Costituzionale, nella sentenza in commento, ha dichiarato inammissibili le eccezioni di legittimità costituzionale dell’art.58, c.2, D.Lgs. 546/1992, anche relativamente a quanto disposto nel comma 1, sollevate in riferimento all’art.117 Costituzione ed ai criteri di razionalità ed ai principi generali dell’ordinamento; ed infondate le eccezioni riferite agli artt.3 e 24 della Costituzione.

In primo luogo, infatti, si è rilevato che non vi sarebbe una disparità di trattamento, dato che la facoltà di produrre nuovi documenti è prevista per entrambe le parti in causa; inoltre si è ribadita l’indipendenza e la non necessaria uniformità tra il processo tributario e quello civile purché non si compromettano o si rendano eccessivamente difficili il diritto di agire ed il diritto di difesa.

Nel caso di specie, l’eventuale produzione di nuovi documenti in appello non deve essere considerata irragionevole, in quanto le preclusioni all’attività probatoria sono stabilite al fine di non prolungare oltremodo il contenzioso, mentre la producibilità di nuovi documenti in secondo grado è una scelta discrezionale ed insindacabile del legislatore. Infine, la disposizione in esame non viola neanche l’art.24 della Costituzione in merito alla perdita di un grado di giudizio, in quanto, tale garanzia del doppio grado di giudizio non gode di copertura costituzionale.

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